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NORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
L’Apprendistato fin dalla sua origine si è configurato come un rapporto di lavoro speciale, rientrando così nei cosiddetti “contratti a causa mista”, che affianca contenuti propri del rapporto di lavoro subordinato a contenuti formativi, consentendo al giovane il conseguimento di una “qualifica professionale”. Una prima differenza con la precedente normativa si pone proprio in tal senso: l’apprendistato professionalizzante è finalizzato alla “qualificazione” del lavoratore a differenza del precedente contratto di apprendistato che aveva come finalità la “Qualifica”. Una novità rilevante che focalizza l’attenzione sui giovani, valorizzando una più evidente finalità occupazionale. Tuttavia già la Legge n. 25 del 1955 che definisce l’apprendistato come “uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l’imprenditore è obbligato a impartire nella sua impresa, all’apprendista assunto alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l’opera nell’impresa medesima”. Successive innovazioni dell’istituto contrattuale sono avvenute per il tramite di numerose leggi e decreti ministeriali, di cui vi proponiamo una raccolta nella sezione dedicata alle fonti normative. L’attuale sistema di apprendistato professionalizzante, invece, prende forma a seguito del D.Lgs. 276/2003 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (art. 49). A livello territoriale, inizialmente, la Regione Puglia con il DGR n. 184 del 02/03/2005 ha definito le prime linee guida per l’avvio di una fase temporanea e sperimentale di attuazione dell’apprendistato professionalizzante con la costituzione di un tavolo di lavoro per l’adozione dei successi provvedimenti. La Giunta con Legge Regionale n. 13 del 22 Novembre 2005 “Disciplina dell’apprendistato professionalizzante” pubblicata su B.U.R.P. n. 146 del 25/11/2005, ha regolamentato gli aspetti formativi del contratto, inoltre entrando nel merito della durata dello stesso ha provveduto a disincentivare il protrarsi dell’apprendistato anche attraverso un sistema di incentivi alla trasformazione dei contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato. Il quadro regolativo regionale, successivamente, è stato integrato con l’approvazione del piano formativo individuale (D.D. n. 125 del 3/03/2006 pubblicato su BURP n. 31 del 09/03/2006) e dei profili formativi relativi ad alcuni settori merceologici. Il 25/07/2006 con DGR n. 1125 (BURP n. 105 del 17/08/2006) sono state pubblicate le linee guida per l’attuazione della Legge Regionale in materia di apprendistato che ha contribuito a chiarire numerosi aspetti in relazione a: 1) disciplina degli aspetti formativi del contratto in fase transitoria, di cui pubblichiamo o la tabella riassuntiva; 2) la formazione dell’apprendista; 3) la formazione impartita all’esterno dell’impresa; 4) i compiti dei centri territoriali per l’impiego; 5) i controlli sullo svolgimento dell’attività formativa e sull’effettivo apprendimento; Con D.D. n.374 del 21 Giugno 2006 (BURP n.88 del 13 Luglio 2006) è stato pubblicato il bando con il quale è possibile accedere ai finanziamenti messi a disposizione per la formazione esterna degli apprendisti, attraverso il riconoscimento di un voucher formativo di 20,00 € come indicato nella modulistica di seguito riportata.
Modulistica:
Scarica il percorso formativo per apprendisti dal catalogo e compila i modelli sotto elencanti.
Domanda di buono di formazione del valore di € 20,00 per ogni ora di formazione esterna prevista dal proprio “Piano Formativo Individuale”, alle persone assunte con contratto di apprendistato professionalizzante da parte delle imprese e che svolgono la propria attività in unità operative localizzate nel territorio regionale (Download modello buono)
Modello piano formativo individuale (Download piano formativo individuale)
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