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    ASSIForm scuola di formazione professionale

NEWS

11/06/2008

Strage operai di Mineo (Ct): Nonostante tutte le norme, leggi e decreti vari  il lavoro  è  diventato  una condanna  a  morte

Alla vigilia della Giornata Nazionale della Memoria delle vittime degli infortuni sul lavoro, in calendario proprio il 12 Giugno un’altra strage sul lavoro  colpisce  i lavoratori e le famiglie.  Manca la cultura del lavoro e della sicurezza sul lavoro  che non si ottiene con un semplice attestato di 16 ore rilasciato al Datore di lavoro.

Si  evince che l’informazione e la formazione dei lavoratori, attori principali dell’applicazione delle procedure di lavoro,  è scarsa  o forse inesistente. 

 
“Alle famiglie delle vittime di Mineo”  giungano un sentimento di cordoglio e di solidarietà mia personale e di tutti i componenti dell’Associazione ASSIFORM di Casarano da anni impegnata nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro per la tutela, la salvaguardia, la prevenzione  della salute e delle vite umane. Silvana Monsellato

 

23/05/2008

Le principali novità del Testo Unico

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo (come recita l'art.1 comma 1 del dlgs.81/08).

 Le principali novità
PER I DATORI DI LAVORO:

  1. La valutazione dei rischi allarga il campo: il datore di lavoro, per metterla a punto, dovrà considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. In particolare, dovrà tener conto dello stress da lavoro e dei rischi legati alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi (articolo 28)
  2. Il Testo Unico introduce nuove modalità per svolgere la valutazione dei rischi, che variano in base al numero dei lavoratori. Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti e che non presentano particolari profili di rischio potranno seguire una procedura standardizzata, che deve essere stabilita da un decreto interministeriale. Nell’attesa:
    1. per le aziende fino a 10 dipendenti, è sufficiente l’autocertificazione
    2. le aziende fino a 50 dipendenti si applicano le regole ordinarie (articolo 29)
  3. Tutte le sanzioni sono inasprite. Rischiano la sospensione dell’attività le imprese che commettono gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza (articoli 14 e 55)
  4. Sono nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non indichino espressamente i costi relativi alla sicurezza (articolo 26)

PER I LAVORATORI:

  1. Le norme sulla sicurezza si applicano a tutti i lavoratori, anche autonomi e parasubordinati che, a prescindere dal tipo di contratto e dalla retribuzione, svolgono la propria prestazione all’interno dell’impresa. Sono esclusi i lavoratori domestici e familiari ( articoli 2 e 3)
  2. Devono esporre la tessera di riconoscimento solo i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto e i lavoratori autonomi che prestano la propria attività in azienda. Se viola questo obbligo, il lavoratore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro (articolo 20)
  3. Il lavoratore deve partecipare ai programmi di formazione organizzati dal datore di lavoro, altrimenti rischia la sanzione penale dell’arresto fino a un mese dell’ammenda da 200 a 600 euro (articolo 20)
  4. Viene introdotta la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza anche a livello territoriale e di sito produttivo (articolo 47).

 

D.L.gs. 81/2008 - Testo Unico
sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 è pubblicato sul S.O. n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008.

Pubblichiamo i testi aggiornati al 29 aprile 2008, segnalando che potrebbero essere possibili limitate modifiche formali.

 clicca qui per  Il testo del D.L.gs 9 aprile 2008, n. 81...

    11/03/2008

Testo unico per la sicurezza sul lavoro. Nuove regole
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo sulla sicurezza sul lavoro. Il provvedimento passa alle commissioni parlamentari e alla Conferenza Stato-regioni per ottenerne il parere.

Il provvedimento integra le disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro contenute nel decreto legislativo 626/94.
I titoli principali del provvedimento riguardano i luoghi di lavoro, la attrezzature e i DPI, i cantieri temporanei e mobili, la segnaletica, la movimentazione manuale dei carichi, i videoterminali, gli agenti fisici (rumore, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, ecc.), le sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni, mutageni, ecc.), gli agenti biologici e le atmosfere esplosive.

Tra le principali novità contenute nel testo, varato grazie all’iniziativa congiunta dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della salute e attraverso il costante coinvolgimento delle parti sociali, si segnalano:
- l’ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, ora riferite a tutti i lavoratori che si inseriscano in un ambiente di lavoro, senza alcuna differenziazione di tipo formale (c.d. principio di effettività della tutela che implica la tutela di tutti coloro, a qualunque titolo, operano in azienda) e finanche ai lavoratori autonomi, con conseguente innalzamento dei livelli di tutela di tutti i prestatori di lavoro;
- il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda, in particolare di quelle dei rappresentanti dei lavoratori territoriali (destinati a operare, su base territoriale o di comparto, ove non vi siano rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in azienda), e la creazione di un rappresentante di sito produttivo, presente in realtà particolarmente complesse e pericolose (ad esempio, i porti);
- la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, eliminazione delle sovrapposizioni e miglioramento dell’efficienza degli interventi. Viene creato un sistema informativo, pubblico ma al quale partecipano le parti sociali, per la condivisione e la circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utile anche a indirizzare le azioni pubbliche;
- il finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, tra le quali l’inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia della salute e sicurezza sul lavoro;
- la revisione del sistema delle sanzioni.

In base ai criteri indicati dalla legge delega 123/2007 è stata prevista la pena dell’arresto da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata pericolosità.
Nei casi meno gravi di inadempienza, il decreto legislativo prevede, invece, che al datore di lavoro si applichi la sanzione dell’arresto alternativo all’ammenda o della sola ammenda, con un’attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni. Per favorire l’adeguamento alle disposizioni indicate dal decreto legislativo, al datore di lavoro che si metta in regola non è applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria.

Nella stessa logica, il datore di lavoro che cominci ad eliminare concretamente le conseguenze della violazione o che adempia, pur tardivamente, all’obbligo violato ottiene, nel primo caso, una riduzione della pena, nel secondo caso la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 8.000 euro a un massimo di 24.000.

Ovviamente tale possibilità è esclusa quando il datore di lavoro sia recidivo o si siano determinate, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore.

Restano, naturalmente, inalterate le norme del codice penale - estranee all’oggetto della delega - per l’omicidio e le lesioni colpose (articolo 589 e 590) causate dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
l’eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali, attraverso la riduzione del numero e del peso per le aziende degli adempimenti di tipo burocratico, in quanto non incidenti sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.


Testo integrale del decreto
Allegati.
 

CAMPI ELETTROMAGNETICI: PUBBLICATO IL D. LGS. 257/07
D. Lgs. n. 257/07 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici. Le nuove norme vengono a modificare il Decreto Legislativo n. 626/1994 che è così integrato da un nuovo Titolo, il V-ter con otto articoli: dall'art. 49 terdecies, che indica il campo di applicazione, all'art. 49 vicies.
L'articolo 49-quindecies, oltre a indicare i valori limiti di esposizione e i valori di azione (riportati nell'allegato VI-bis), introduce alcuni obblighi per i datori di lavoro.
Ad esempio quello di valutare con cadenza almeno quinquennale i rischi derivanti dalla esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici mediante personale competente nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione.
"Nel documento di valutazione del rischio il datore di lavoro può includere una giustificazione, per la quale data la natura e l'entità dei rischi connessi con i campi elettromagnetici non è stata necessaria una
valutazione dei rischi più dettagliata".
L'articolo 49-septiedecies indica le misure di prevenzione e protezione, sia misure tecniche che di tipo organizzativo, da adottare nel caso vengano superati i valori limite indicati. Il nuovo Titolo del D. Lgs. n.
626/1994 obbliga il datore di lavoro a provvedere "affinché sia i lavoratori esposti ai rischi derivanti da campi elettromagnetici che i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della
valutazione dei rischi effettuata".
L'articolo 49-noviesdecies prescrive la sorveglianza sanitaria per i lavoratori per i quali è risultata una esposizione superiore ai valori limite. Dovrà essere effettuata di norma una volta l'anno o con periodicità
inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-sexiesdecies".
L'articolo 3 del Decreto n. 257/07 fissa, infine, anche le sanzioni per gli inadempienti.

IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE PER I CAMPI ELETTROMAGNETICI: GIUSTIFICAZIONE ED EFFICACIA

Per pochi agenti, sostanze o tecnologie il principio di precauzione viene invocato tanto frequentemente e con tanta insistenza quanto per i campi elettromagnetici. Ma l’adozione di questo principio è realmente giustificata? E le misure che in nome del principio vengono proposte (o quelle che, in particolare in Italia, sono già state adottate) sono realmente efficaci?
Alla prima domanda sono in molti, nella comunità scientifica, ad aver risposto in modo negativo. Particolarmente significativa ed esplicita è la posizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), secondo la quale “una politica cautelativa per i campi elettromagnetici dovrebbe essere adottata solo con grande attenzione e consapevolezza. I requisiti per tale politica […] non sembrano soddisfatti né nel caso dei campi elettromagnetici a frequenza industriale, né in quello dei campi a radiofrequenza” [1].
Per comprendere le motivazioni di questo giudizio, occorre riflettere su quando, e come, il principio di precauzione debba essere applicato. A questo scopo, sono particolarmente utili due documenti emanati dalla Commissione Europea (CE) [2-3], ai quali l’OMS fa esplicito riferimento.
Un primo criterio, che la Commissione considera come una vera e propria condizione pregiudiziale, stabilisce che affinché il principio di precauzione venga invocato, prima ancora che applicato, un rischio potenzialmente grave sia stato identificato e scientificamente valutato. Nei casi in cui questa condizione sia verificata, e si decida quindi di adottare delle misure precauzionali, gli ulteriori criteri stabiliscono che le misure stesse siano proporzionate ai rischi che si intende prevenire, coerenti con altre misure già adottate in casi analoghi, non discriminatorie nella loro applicazione, basate su un’analisi di costi e benefici e a carattere temporaneo.
I campi magnetici a bassa frequenza, che sono generati dalle linee elettriche ad alta tensione ma anche dai normali circuiti domestici e da qualunque dispositivo a funzionamento elettrico, sono stati recentemente classificati dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) come “forse cancerogeni per l’uomo” (gruppo 2B della classificazione IARC) [4] sulla base di alcune osservazioni epidemiologiche di aumenti dell’incidenza di leucemia. La presenza di altri studi con risultati opposti, le indicazioni pressoché unanimemente negative di effetti cancerogeni negli animali da esperimento, la mancanza di dati a supporto da parte degli studi biologici in vivo e l’impossibilità fino ad oggi di individuare un plausibile meccanismo di interazione giustifica il fatto che i campi magnetici non siano stati classificati come certamente cancerogeni (gruppo 1) o come probabilmente cancerogeni (gruppo 2A). Comunque, per questo tipo di campi un rischio sanitario, indubbiamene grave nella sua natura, è stato chiaramente identificato.. 
.... continua >> (7 pagine in PDF)

Fonte: Galileo 2001

SICUREZZA SUL LAVORO: INTERAZIONE RUMORE / SOLVENTI
Il "Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia" ha pubblicato un articolo (a cura del Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica, Università degli Studi di Padova) che affronta le problematiche connesse alla interazione tra rumore e solventi in ambiente lavorativo.
Sono stati analizzati gli studi epidemiologici e sperimentali con esposizione simultanea a rumore e a solventi come toluene, stirene e solfuro di carbonio che indagano eventuali effetti ototossici tramite
audiometria, auditory brainstem response, potenziali evocati, reflex decay test.
I dati attualmente disponibili indicano che ad alti livelli espositivi, che gia di per se stessi sono responsabili di danno tessutale, può aver luogo un'interazione tra rumore e solventi dando origine ad ulteriori complicanze. Le conoscenze attuali non permettono nessuna conclusione relativa ai bassi livelli di esposizione.

03/03/2008

 Sostanze e preparati pericolosi - La classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi in relazione alla individuazione e valutazione dei rischi chimico e da incidente rilevante. continua >> (35 pagine in PDF)

Fonte: Unindustria Treviso

 

04/03/2008

ASSIForm esprime il più profondo cordoglio alle famiglie degli scomparsi
nella tragedia sul lavoro di Molfetta

Un'altra strage sul lavoro: cinque vittime in un'autocisterna di zolfo a Molfetta
Sono stati uccisi dalle esalazioni. Uno degli operai era stato ricoverato in condizioni gravi: è morto all'alba

Fotografia tratta da: Corriere.it

BARI - Sono cinque le persone morte in un tragico incidente sul lavoro avvenuto lunedì in un'autocisterna nella zona industriale di Molfetta. Quattro vittime sono decedute subito: si tratta di Vincenzo Altomare, 63 anni, titolare della ditta di lavaggio di autocisterne «Truck Center»; Guglielmo Mangano, 43 anni; Luigi Farinola, 36 anni; Biagio Sciancalepore, 22 anni. La quinta, Michele Tasca, 20 anni, è morta martedì all'alba a causa dell'aggravamento del quadro clinico. In nottata il bollettino medico parlava di «grave compromissione dello scambio respiratorio legato a stato di edema polmonare acuto» e le sue condizioni erano disperate.
L'INCIDENTE - Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, gli operai stavano lavorando alla manutenzione di un'autocisterna adibita al trasporto di zolfo in polvere. In particolare, dovevano procedere al lavaggio della cisterna. Quando il primo operaio, Guglielmo Mangano, ha accusato un malore all'interno del serbatoio, per soccorrerlo è intervenuto il titolare della ditta, Vincenzo Altomare. A causa delle salazioni, però, Altomare non è riuscito ad aiutare il suo collega e a questo punto sono intervenuti l'autista di un camion di un'altra ditta che opera nella zona industriale e altri due operai. La strage si è compiuta in pochi minuti.

AUTORESPIRATORI - Franco Sarto, vicepresidente dell'Anmelp (Associazione nazionale dei medici del lavoro pubblici), spiega che «quegli operai avrebbero dovuto essere protetti da scafandri. Nelle autocisterne è difficile entrare con le bombole - aggiunge - per questo ci sono gli autorespiratori, collegati all'esterno con dei tubi».
continua >>

Fonte: Corriere.it

 

 

                       

  

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