|
|
ASSIForm
scuola di formazione professionale

11/06/2008
Strage
operai di Mineo (Ct): Nonostante tutte le norme, leggi e decreti
vari
il lavoro è diventato una condanna a morte
Alla vigilia della Giornata Nazionale della Memoria delle vittime
degli infortuni sul lavoro, in calendario proprio il 12 Giugno
un’altra strage sul lavoro colpisce i lavoratori e le famiglie.
Manca la cultura del lavoro e della sicurezza sul lavoro che non si
ottiene con un semplice attestato di 16 ore rilasciato al Datore di
lavoro.
Si evince che l’informazione e la formazione dei lavoratori, attori
principali dell’applicazione delle procedure di lavoro, è scarsa o
forse inesistente.
“Alle famiglie delle vittime di Mineo” giungano un sentimento di
cordoglio e di solidarietà mia personale e di tutti i componenti
dell’Associazione ASSIFORM di Casarano da anni impegnata nel settore
della sicurezza sui luoghi di lavoro per la tutela, la salvaguardia,
la prevenzione della salute e delle vite umane. Silvana Monsellato
23/05/2008
Le principali novità del Testo Unico
Le disposizioni contenute nel
decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008
costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n.123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia
di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi
di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in
un unico testo normativo (come recita l'art.1 comma 1 del dlgs.81/08).
Le
principali novità
PER I DATORI DI LAVORO:
-
La valutazione dei rischi allarga il campo: il datore di lavoro,
per metterla a punto, dovrà considerare tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori. In particolare, dovrà
tener conto dello stress da lavoro e dei rischi legati alle
differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi
(articolo 28)
-
Il Testo Unico introduce
nuove modalità per svolgere la valutazione dei rischi,
che variano in base al numero dei lavoratori. Le aziende che
occupano fino a 50 dipendenti e che non presentano particolari
profili di rischio potranno seguire una procedura
standardizzata, che deve essere stabilita da un decreto
interministeriale. Nell’attesa:
-
per le aziende fino a 10 dipendenti, è sufficiente
l’autocertificazione
-
le aziende fino a 50 dipendenti si applicano le regole
ordinarie (articolo 29)
-
Tutte le sanzioni sono inasprite. Rischiano la sospensione
dell’attività le imprese che commettono gravi e reiterate
violazioni delle norme sulla sicurezza (articoli 14 e 55)
-
Sono nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione
che non indichino espressamente i costi relativi alla sicurezza
(articolo 26)
PER I LAVORATORI:
-
Le norme sulla sicurezza si applicano a tutti i lavoratori,
anche autonomi e parasubordinati che, a prescindere dal tipo di
contratto e dalla retribuzione, svolgono la propria prestazione
all’interno dell’impresa. Sono esclusi i lavoratori domestici e
familiari ( articoli 2 e 3)
-
Devono esporre la tessera di riconoscimento solo i lavoratori di
aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto
e i lavoratori autonomi che prestano la propria attività in
azienda. Se viola questo obbligo, il lavoratore è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro (articolo
20)
-
Il lavoratore deve partecipare ai programmi di formazione
organizzati dal datore di lavoro, altrimenti rischia la sanzione
penale dell’arresto fino a un mese dell’ammenda da 200 a 600
euro (articolo 20)
-
Viene introdotta la figura del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza anche a livello territoriale e di sito produttivo
(articolo 47).
D.L.gs. 81/2008 - Testo Unico
sulla Salute e
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Il Decreto
Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 è pubblicato sul S.O. n. 108/L
alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008.
Pubblichiamo i testi aggiornati al 29 aprile
2008, segnalando che potrebbero essere possibili limitate modifiche
formali.
clicca
qui per
Il
testo del D.L.gs 9 aprile 2008, n. 81...
11/03/2008
Testo
unico per la sicurezza sul lavoro. Nuove regole
Il Consiglio dei
ministri ha approvato il decreto legislativo sulla
sicurezza sul lavoro. Il provvedimento passa alle commissioni
parlamentari e alla Conferenza Stato-regioni per ottenerne il
parere.
Il provvedimento integra le disposizioni normative in materia di
salute e sicurezza sul lavoro contenute nel decreto legislativo
626/94.
I titoli principali del provvedimento riguardano i
luoghi di lavoro, la attrezzature e i DPI, i cantieri temporanei e
mobili, la segnaletica, la movimentazione manuale dei carichi, i
videoterminali, gli agenti fisici (rumore, vibrazioni meccaniche,
campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, ecc.), le sostanze
pericolose (agenti chimici, cancerogeni, mutageni, ecc.), gli agenti
biologici e le atmosfere esplosive.
Tra le principali novità contenute nel testo,
varato grazie all’iniziativa congiunta dei Ministeri del lavoro e
della previdenza sociale e della salute e attraverso il costante
coinvolgimento delle parti sociali, si segnalano:
- l’ampliamento del campo di applicazione delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza, ora riferite a tutti
i lavoratori che si inseriscano in un ambiente di lavoro, senza
alcuna differenziazione di tipo formale (c.d. principio di
effettività della tutela che implica la tutela di tutti coloro, a
qualunque titolo, operano in azienda) e finanche ai lavoratori
autonomi, con conseguente innalzamento dei livelli di tutela di
tutti i prestatori di lavoro;
- il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze
in azienda, in particolare di quelle dei rappresentanti dei
lavoratori territoriali (destinati a operare, su base territoriale o
di comparto, ove non vi siano rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza in azienda), e la creazione di un rappresentante di sito
produttivo, presente in realtà particolarmente complesse e
pericolose (ad esempio, i porti);
- la rivisitazione e il coordinamento delle attività di
vigilanza, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse,
eliminazione delle sovrapposizioni e miglioramento dell’efficienza
degli interventi. Viene creato un sistema informativo, pubblico ma
al quale partecipano le parti sociali, per la condivisione e la
circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle
attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utile anche a
indirizzare le azioni pubbliche;
- il finanziamento delle azioni promozionali
private e pubbliche, con particolare riguardo alle piccole e medie
imprese, tra le quali l’inserimento nei programmi scolastici e
universitari della materia della salute e sicurezza sul lavoro;
- la revisione del sistema delle sanzioni.
In base ai criteri indicati dalla legge delega 123/2007
è stata prevista la pena dell’arresto da sei a
diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la
valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in
aziende che svolgano attività con elevata pericolosità.
Nei casi meno gravi di inadempienza, il decreto legislativo prevede,
invece, che al datore di lavoro si applichi la sanzione dell’arresto
alternativo all’ammenda o della sola ammenda, con
un’attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole
violazioni. Per favorire l’adeguamento alle disposizioni indicate
dal decreto legislativo, al datore di lavoro che si metta in regola
non è applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria.
Nella stessa logica, il datore di lavoro che cominci ad eliminare
concretamente le conseguenze della violazione o che adempia, pur
tardivamente, all’obbligo violato ottiene, nel primo caso, una
riduzione della pena, nel secondo caso la
sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria
che va da un minimo di 8.000 euro a un massimo di 24.000.
Ovviamente tale possibilità è esclusa quando il datore di lavoro sia
recidivo o si siano determinate, in conseguenza della mancata
valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con
danni alla salute del lavoratore.
Restano, naturalmente, inalterate le norme del codice penale -
estranee all’oggetto della delega - per l’omicidio e le lesioni
colpose (articolo 589 e 590) causate dal mancato rispetto delle
norme in materia di sicurezza sul lavoro;
l’eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali,
attraverso la riduzione del numero e del peso per le aziende degli
adempimenti di tipo burocratico, in quanto non incidenti sulle
condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
Testo integrale del decreto
Allegati.
CAMPI
ELETTROMAGNETICI: PUBBLICATO IL D. LGS. 257/07
D. Lgs. n. 257/07 concernente le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici. Le nuove
norme vengono a modificare il Decreto Legislativo n. 626/1994 che è
così integrato da un nuovo Titolo, il V-ter con otto articoli:
dall'art. 49 terdecies, che indica il campo di applicazione,
all'art. 49 vicies.
L'articolo 49-quindecies, oltre a indicare i valori limiti di
esposizione e i valori di azione (riportati nell'allegato VI-bis),
introduce alcuni obblighi per i datori di lavoro.
Ad esempio quello di valutare con cadenza almeno quinquennale i
rischi derivanti dalla esposizione dei lavoratori ai campi
elettromagnetici mediante personale competente nell'ambito del
servizio di prevenzione e protezione.
"Nel documento di valutazione del rischio il datore di lavoro può
includere una giustificazione, per la quale data la natura e
l'entità dei rischi connessi con i campi elettromagnetici non è
stata necessaria una
valutazione dei rischi più dettagliata".
L'articolo 49-septiedecies indica le misure di prevenzione e
protezione, sia misure tecniche che di tipo organizzativo, da
adottare nel caso vengano superati i valori limite indicati. Il
nuovo Titolo del D. Lgs. n.
626/1994 obbliga il datore di lavoro a provvedere "affinché sia i
lavoratori esposti ai rischi derivanti da campi elettromagnetici che
i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al
risultato della
valutazione dei rischi effettuata".
L'articolo 49-noviesdecies prescrive la sorveglianza sanitaria per i
lavoratori per i quali è risultata una esposizione superiore ai
valori limite. Dovrà essere effettuata di norma una volta l'anno o
con periodicità
inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai
lavoratori sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della
valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-sexiesdecies".
L'articolo 3 del Decreto n. 257/07 fissa, infine, anche le sanzioni
per gli inadempienti.
IL
PRINCIPIO DI PRECAUZIONE PER I CAMPI
ELETTROMAGNETICI: GIUSTIFICAZIONE ED EFFICACIA
Per
pochi agenti, sostanze o tecnologie il principio di
precauzione viene invocato tanto frequentemente e
con tanta insistenza quanto per i campi
elettromagnetici. Ma l’adozione di questo principio
è realmente giustificata? E le misure che in nome
del principio vengono proposte (o quelle che, in
particolare in Italia, sono già state adottate) sono
realmente efficaci?
Alla prima domanda sono in molti, nella comunità
scientifica, ad aver risposto in modo negativo.
Particolarmente significativa ed esplicita è la
posizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS), secondo la quale “una politica cautelativa
per i campi elettromagnetici dovrebbe essere
adottata solo con grande attenzione e
consapevolezza. I requisiti per tale politica […]
non sembrano soddisfatti né nel caso dei campi
elettromagnetici a frequenza industriale, né in
quello dei campi a radiofrequenza” [1].
Per comprendere le motivazioni di questo giudizio,
occorre riflettere su quando, e come, il principio
di precauzione debba essere applicato. A questo
scopo, sono particolarmente utili due documenti
emanati dalla Commissione Europea (CE) [2-3], ai
quali l’OMS fa esplicito riferimento.
Un primo criterio, che la Commissione considera come
una vera e propria condizione pregiudiziale,
stabilisce che affinché il principio di precauzione
venga invocato, prima ancora che applicato, un
rischio potenzialmente grave sia stato identificato
e scientificamente valutato. Nei casi in cui questa
condizione sia verificata, e si decida quindi di
adottare delle misure precauzionali, gli ulteriori
criteri stabiliscono che le misure stesse siano
proporzionate ai rischi che si intende prevenire,
coerenti con altre misure già adottate in casi
analoghi, non discriminatorie nella loro
applicazione, basate su un’analisi di costi e
benefici e a carattere temporaneo.
I campi magnetici a bassa frequenza, che sono
generati dalle linee elettriche ad alta tensione ma
anche dai normali circuiti domestici e da qualunque
dispositivo a funzionamento elettrico, sono stati
recentemente classificati dall’Agenzia
Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) come
“forse cancerogeni per l’uomo” (gruppo 2B della
classificazione IARC) [4] sulla base di alcune
osservazioni epidemiologiche di aumenti
dell’incidenza di leucemia. La presenza di altri
studi con risultati opposti, le indicazioni
pressoché unanimemente negative di effetti
cancerogeni negli animali da esperimento, la
mancanza di dati a supporto da parte degli studi
biologici in vivo e l’impossibilità fino ad oggi di
individuare un plausibile meccanismo di interazione
giustifica il fatto che i campi magnetici non siano
stati classificati come certamente cancerogeni
(gruppo 1) o come probabilmente cancerogeni (gruppo
2A). Comunque, per questo tipo di campi un rischio
sanitario, indubbiamene grave nella sua natura, è
stato chiaramente identificato.. ....
continua >> (7 pagine
in PDF)
Fonte:
Galileo 2001
|
SICUREZZA SUL
LAVORO: INTERAZIONE RUMORE / SOLVENTI
Il "Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia" ha
pubblicato un articolo (a cura del Dipartimento di Medicina
Ambientale e Sanità Pubblica, Università degli Studi di Padova) che
affronta le problematiche connesse alla interazione tra rumore e
solventi in ambiente lavorativo.
Sono stati analizzati gli studi epidemiologici e sperimentali con
esposizione simultanea a rumore e a solventi come toluene, stirene e
solfuro di carbonio che indagano eventuali effetti ototossici
tramite
audiometria, auditory brainstem response, potenziali evocati, reflex
decay test.
I dati attualmente disponibili indicano che ad alti livelli
espositivi, che gia di per se stessi sono responsabili di danno
tessutale, può aver luogo un'interazione tra rumore e solventi dando
origine ad ulteriori complicanze. Le conoscenze attuali non
permettono nessuna conclusione relativa ai bassi livelli di
esposizione.
|
03/03/2008
Sostanze e
preparati pericolosi - La classificazione delle
sostanze e dei preparati pericolosi in relazione alla individuazione
e valutazione dei rischi chimico e da incidente rilevante.
continua >> (35 pagine in PDF)
Fonte:
Unindustria Treviso |
04/03/2008
ASSIForm
esprime il
più profondo cordoglio alle famiglie degli scomparsi
nella tragedia sul lavoro di Molfetta
Un'altra strage sul lavoro: cinque vittime in
un'autocisterna di zolfo a Molfetta
Sono stati uccisi dalle
esalazioni. Uno degli operai era stato ricoverato in
condizioni gravi: è morto all'alba

Fotografia tratta da: Corriere.it
BARI - Sono
cinque le persone morte in un tragico incidente sul
lavoro avvenuto lunedì in un'autocisterna nella zona
industriale di Molfetta. Quattro vittime sono decedute
subito: si tratta di Vincenzo Altomare, 63 anni,
titolare della ditta di lavaggio di autocisterne «Truck
Center»; Guglielmo Mangano, 43 anni; Luigi Farinola, 36
anni; Biagio Sciancalepore, 22 anni. La quinta, Michele
Tasca, 20 anni, è morta martedì all'alba a causa
dell'aggravamento del quadro clinico. In nottata il
bollettino medico parlava di «grave compromissione dello
scambio respiratorio legato a stato di edema polmonare
acuto» e le sue condizioni erano disperate.
L'INCIDENTE - Secondo la ricostruzione dei vigili del
fuoco, gli operai stavano lavorando alla manutenzione di
un'autocisterna adibita al trasporto di zolfo in
polvere. In particolare, dovevano procedere al lavaggio
della cisterna. Quando il primo operaio, Guglielmo
Mangano, ha accusato un malore all'interno del
serbatoio, per soccorrerlo è intervenuto il titolare
della ditta, Vincenzo Altomare. A causa delle salazioni,
però, Altomare non è riuscito ad aiutare il suo collega
e a questo punto sono intervenuti l'autista di un camion
di un'altra ditta che opera nella zona industriale e
altri due operai. La strage si è compiuta in pochi
minuti.
AUTORESPIRATORI - Franco Sarto, vicepresidente dell'Anmelp
(Associazione nazionale dei medici del lavoro pubblici),
spiega che «quegli operai avrebbero dovuto essere
protetti da scafandri. Nelle autocisterne è difficile
entrare con le bombole - aggiunge - per questo ci sono
gli autorespiratori, collegati all'esterno con dei
tubi».
continua >>
Fonte:
Corriere.it
|
INDIETRO |