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    ASSIForm scuola di formazione professionale

 

Riferimenti

normativi

 

ARGOMENTI

Art.2 comma

2 lettera h

Il Medico Competente

Definizione 

Il medico competente viene definito come medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui allarticolo 38, che collabora, secondo quanto previsto allarticolo29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal decreto.

L’attività di medico competente (art. 39 comma 1 D. Lgs. 81/08) deve essere svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH), nel rispetto del codice deontologico professionale.Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone lautonomia (art. 39 comma 4 D. Lgs. 81/08)

Gli ambiti in cui opera il medico competente possono essere suddivisi in 3 tradizionali macro- aree: 

-       attività collaborative e partecipative;

-       sorveglianza sanitaria;

-       attività informative-formative.

Art. 25 comma 1 lettera a

 Attività collaborative e partecipative del medico competenteLe  funzioni  di  collaborazione  del  medico  competente  con  il  datore  di  lavoro  ed  il  servizio  di prevenzione  e  protezione  sono  state  fortemente  ampliate  e  valorizzate  nel  nuovo  decreto  (si veda  anche  l’art.28  comma  1  lett.  e)  che  prevede  l’indicazione  del  nominativo  del  medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi) nellambito degli obblighi del medico

 

competente, come descritto all’art. 25:

1.   valutazione  dei  rischi  con  il  datore  di  lavoro  e  con  il  servizio  di  prevenzione  e protezione  anche  ai  fini  della  programmazione,  ove  necessario,  della  sorveglianza sanitaria;

2.   predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

3.   attività  di  formazione  e  informazione  nei  confronti  dei  lavoratori,  per  la  parte  di competenza, in particolare sui fattori di rischio per la salute e sui livelli di esposizione;

4.   organizzazione   del   servizio   di   prim soccorso   considerando    particolari   tipi   di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro; 

5.   attuazione    valorizzazione   di   programmi   volontari   di   promozione   della   salute, secondo i principi della responsabilità sociale.

Art. 2 comma 1 lettera m,

Art. 25 e 41

La Sorveglianza Sanitaria

Definizione

La sorveglianza sanitaria è linsieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione allambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle  modalità  di  svolgimento  dellattività  lavorativa,  come  definito  all’art.  2,  lettera  m  del D.Lgs.81/08.

Obiettivi della sorveglianza sanitaria

Tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso: 

?    Valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi. 

?    Individuazione degli stati di ipersuscettibilità individuale ai rischi lavorativi. 

?    Verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate in azienda.

Art.25, comma 1 lettera b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 25, comma 1 lettera m

 Strumenti della sorveglianza sanitaria: gli accertamenti sanitari specialistici.

 

Gli  accertamenti  sanitari  specialistici  previsti  per  i  lavoratori  sono  riportati  all’interno  del protocollo sanitario definito dal medico competente in funzione dei rischi specifici presenti in azienda e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (art.25, comma 1 lettera

b D.Lgs. 81/08); il protocollo sanitario va considerato parte integrante dello stesso documento di valutazione  dei  rischi  (art.  29,  comma  1):  gli  accertamenti  sanitari  devono  essere  sempre  e comunque mirati al rischio e il meno invasivi possibili (art. 229, comma 4 D.Lgs81/08), secondo i già citati principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

Inoltre, ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria, il medico competente partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori (indagini ambientali e di monitoraggio biologico) i cui risultati gli sono forniti con tempestività (art. 25, comma 1 lettera m D.Lgs. 81/08). 

 

Gli  accertamenti  sanitari  effettuati  dal  medico  competente  sono  finalizzati  ad  esprimere  un giudizio  d'idoneità  alla  mansione  specifica  assegnata  al  lavoratore  da  parte  del  datore  di lavoro.Si  ricorda  che  per  quanto  riguarda  la  sorveglianza  sanitaria  in  materia  di  lavoro  notturno, gravidanza, disabili e minori si continua a far riferimento alle normative specifiche.

 

Gli accertamenti sanitari non possono essere effettuati (D.Lgs 81/08 art. 41 comma 3):

a) in fase preassuntiva (tale divieto diviene esecutivo a partire dal gennaio 2009 anche se era già previsto dalla normativa precedente);

b) per accertare stati di gravidanza;

c) in altri casi vietati dalla normativa vigente: accertamento dello stato di sieropositività per HIV (Legge 135 del 05.06.1990, art. 6), esami che espongano essi stessi a fattori di rischio (radiografie o esami invasivi) se non esiste precisa indicazione clinica o esami finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti e non correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto. 

Il  monitoraggio  biologico  è  obbligatorio  per  i  lavoratori  esposti  agli  agenti  per  i  quali  è  stato fissato  un  valore  limite  biologico  (attualmente  soltanto  per  la  piombemia  come  riportato all’allegato   XXXIX   del   D.Lgs.81/08).   I monitoraggio   biologico   risulta   inoltre   utile   pe la valutazione  dello  stato  di  salute  dei  lavoratori  nel  caso  di  esposizione  a  sostanze  chimiche laddove sono consolidati i valori limite di esposizione fissati dalle maggiori agenzie internazionali (es: nickel, cromo, ac ippurico, metilippurico urinari).Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. Come riportato all’art.229 comma 3 del D.Lgs.81/08, i risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al  documento  di  valutazione  dei  rischi  e  comunicati  ai  rappresentanti  per  la  sicurezza  dei lavoratori. 

Gli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria vengono demandati al datore di lavoro (art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs.81/08) che viene identificato come il soggetto titolare del rapporto di  lavoro  con  il  lavoratore  o  il  soggetto  che  ha  la  responsabilità  dell’organizzazione  stessa  o dell’unità  produttiva  in  quanto  esercita  i  poteri  decisionali  e  di  spesa,  come  individuato  del documento di valutazione dei rischi.

Pertanto in tutte quelle situazioni che potremmo definire di “lavoro atipico in quanto il titolare del rapporto di lavoro non coincide con il datore di lavoro dell’azienda in cui il lavoratore presterà la sua  opera,  gli  obblighi  previsti  dal  D.Lgs.81/08  sono  generalmente  ripartiti  fra  il  “fornitore” (obblighi  generici)  e  l’utilizzatore  (obblighi  specifici).  La  sorveglianza  sanitaria  in  quanto  atto medico inscindibile dai rischi specifici presenti nell’azienda in cui il lavoratore opera, è un obbligo demandato all’utilizzatore.

Al contrario, per i soci lavoratori di cooperative e per i lavoratori volontari tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs 81/08 sono a carico del datore di lavoro delle stesse cooperative o associazione di volontariato anche se i lavoratori prestano la loro opera presso una ditta utilizzatrice. 

All’art.  3,  comma  2,  si  precisa  che  nei  riguardi  delle  organizzazioni  di  volontariato  (di  cui  alla legge 1 agosto 1991, n. 266), le disposizioni del presente decreto sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate  entro  e  non  oltre  dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n.400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e delle riforme. 

Vanno  considerati  come  lavoratori  autonomi  per  esempio:  padroncini,  coltivatori  diretti,  libero- professionisti. In tal caso è facoltà del lavoratore, e occorre che questa facoltà venga promossa e raccomandata soprattutto nei settori a maggior rischio come agricoltura ed edilizia, sottoporsi o meno a sorveglianza sanitaria a proprie spese, ma l’utilizzatore del servizio può, e in alcuni casi  deve  (per  le  mansioni  per  le  quali  è  previsto  l’obbligo  di  accertamento  di  assenza  di condizioni di alcol dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti), richiedere il certificato di idoneità alla mansione specifica rilasciato da un medico competente.

Art. 41

comma 2

Modalità di svolgimento degli accertamenti sanitari 

La sorveglianza sanitaria comprende (art. 41, comma 2):

 

 

TIPOLOGIA:

QUANDO:

SCOPI:

 

 

 

 Accertamenti medici preventivi

 

 

 

Dopo l’assunzione e prima di adibire il lavoratore alla mansione

Constatare            l’assenza            di controindicazioni   al    lavoro   cui  il lavoratore   è   destinato   al   fine   di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.

Verificare     la     compatibilità    della mansione   affidata   con    specifiche condizioni  di  salute  del  soggetto  in indagine.

 

 

  

Accertamenti medici periodici

 Di norma annuali

 

 

Eseguiti con periodicità stabilita per legge

 

 

Fissati dal medico competente in funzione dei risultati della valutazione dei rischi.

Controllare   nel   temp l stato   di salute dei lavoratori.

Controllare  linsorgenza  di  eventuali modificazioni  precoci  dello  stato  di salute    causati            dall’esposizione          a fattori       specifici       di        rischio professionale.

Esprimere  il  giudizio  di  idoneità  alla mansione specifica.

Verificare  lefficienza  delle  misure  di prevenzione e protezione dei rischi.

 

 Accertamenti medici su richiesta del lavoratore

Qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute del lavoratore suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta.

 

 

Rivalutare   l’idoneità   alla   mansione specifica svolta dal lavoratore.

 

 

Accertamenti medici alla cessazione del rapporto di lavoro

 

  

In caso di esposizione a rischio chimico, rischio biologico (Gr. III e IV), rischio da esposizione a cancerogeni e mutageni.

Valutare    lo   stato   di    salute    del lavoratore.

Fornire  eventuali  indicazioni  relative alle      prescrizioni      mediche      da osservare.

Fornire        eventuali         indicazioni sull’opportunità    di     sottoporsi    a successivi accertamenti   anche dopo la cessazione dell’esposizione.

Accertamenti medici  in occasione del cambio della mansione

 Prima di adibire il lavoratore a nuovo profilo di rischio.

 

Valutare l’idoneità alla nuova mansione svolta dal lavoratore.

 

 

Raccomandiamo  inoltre,  anche  se  non  previsto  allart  41  del  D.Lgs81/08,  leffettuazione  di accertamenti  medici  al  rientro  dal  lavoro  dopo   prolungato  periodo  di  assenza  dovuto  a malattia  comune,  malattia  professionale,  infortunio  sul  lavoro  o  grave  incidente,  al  fine  di verificare il mantenimento dell’idoneità alla mansione specifica o per ricollocare il lavoratore in una  eventuale  nuova  mansione.  Tali  accertamenti  si  dovranno  comunque  essere  svolti  su richiesta del lavoratore.

 

Accertamenti medici su richiesta del datore di lavoro per controllare l’idoneità fisica o le assenze per infermità del lavoratore possono essere effettuati soltanto attraverso le Commissioni medico- legali  attivate  ai  sensi  dell’art.  5  dello  Statuto  dei  Lavoratori,  presso  ogni  ULSS  ed  i  servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti per territorio. 

Per quanto riguarda gli accertamenti medici periodici, lorgano di vigilanza, con provvedimento motivato,  può  disporre  contenuti  e  periodicità  della  sorveglianza  sanitaria  differenti  rispetto  a quelli indicati dal medico competente, come stabilito all’art. 41, comma 2, lettera b).

Art. 25

La cartella sanitaria e di rischio

Per ogni lavoratore viene istituito e periodicamente aggiornata una cartella sanitaria dove sono annotate  le  condizioni  psicofisiche  di  ogni  lavoratore,  compresi  i  risultati  degli  accertamenti strumentali, di laboratorio e specialistici, eventuali livelli di esposizione professionale individuali forniti  dal  Servizio  di  prevenzione   e  protezione(come  suggerito  all’allegato  n  3A,  nonché  il giudizio di idoneità.

 

La cartella sanitaria e di rischio”, deve soddisfare i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A del D.Lgs.81/08  e  può  essere  predisposta  su  formato  cartaceo  o  informatizzato  secondo  quanto previsto  all’art.  53  (conformemente  alle  indicazioni  previste  da  decreto  sulla  gestione  dei documenti informatizzati e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali) (art. 41, comma 5). 

 

CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO  

1.   deve essere istituita e aggiornata periodicamente dal medico competente per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria  (art. 25, comma 1, lettera c);  

2.   deve essere custodita sotto la responsabilità del medico competente con salvaguardia del segreto professionale (art. 25, comma 1, lettera c);  

3.   nel caso di aziende con più di 15 dipendenti il luogo di custodia delle cartelle sanitarie deve essere concordato con il datore di lavoro (art. 25, comma 1, lettera c);  

4.     deve essere firmata sul frontespizio dal datore di lavoro (vedi Allegato 3A);  

5.   deve essere firmata dal lavoratore per presa visione dei dati anamnestici e clinici e del giudizio   di   idoneità   all mansione,   delle   informazioni   relative   alle   modalità   di conservazione  della  stessa  o  di  eventuali  accertamenti  sanitari  cui  il  lavoratore  deve sottoporsi anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa (vedi Allegato 3A);  

6.   su richiesta deve esserne fornita copia al lavoratore;  

7.   in caso di cessazione dell’attività dell’azienda o di risoluzione del rapporto di lavoro deve essere  consegnata  la  documentazione sanitaria  dal medico competente  al  lavoratore, che firmerà per ricevuta (art. 25, comma 1, lettera e);  

8.   in   caso   di   cessazione   dell’incarico   il   medico   competente   deve   consegnare   la documentazione  sanitaria  in  suo  possesso,  sempre  con  salvaguardia  del  segreto professionale, al datore di lavoro, che firmerà per ricevuta (art. 25, comma 1, lettera d).

 

Nelle  aziende  in  cui  vi  è  rischio  di  esposizione  ad  agenti  pericolosi  cancerogeni,  mutageni  o biologici (gr. III e IV) la normativa vigente prevede l’obbligo per il datore di lavoro di istituire ed aggiornare  un  registro  dei  lavoratori  esposti.  Nel  caso  di  lavoratori  esposti  tali  agenti,  alla cessazione  del  rapporto di lavoro  o  dell’attività  dell’azienda,  il datore  di  lavoro  invia  all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL - la cartella sanitaria e di rischio del  lavoratore  interessato  unitamente  alle  annotazioni  individuali  contenute  nel  registro  dei lavoratori esposti, sempre con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore  stesso  (per  l’esposizione  ad  agenti  cancerogeni  e  mutageni  secondo  le  modalità contenute nel D.M. 155/07).

Art. 41, comma 4

Verifica  di  assenza  di  condizioni  di  alcol  dipendenza  e  di  assunzione  di  sostanze psicotrope e stupefacenti

Per le mansioni elencate nella Legge 125/01 e nell’Intesa Stato-Regioni del 30 ottobre 2007, gli accertamenti sanitari preventivi, periodici e in occasione del cambio di mansione sono finalizzati anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art.41, comma 4).

Legge n. 125

del 30 marzo

2001

Verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza 

È comunque tuttora in vigore la legge n. 125 del 30 marzo 2001, Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol-correlati tesa al recupero del lavoratore con problemi di abuso di alcol.   Nelle   attività   lavorative   elencate   da   tal normativa   è   vietata   l’assunzion  la somministrazione di bevande alcoliche, divieto che è esteso all’intervallo pranzo. La normativa non  stabilisce  un  limite  di  alcolemia.  Il  medico  competente  ha  la  possibilità  di  effettuare  test alcolimetrici,  non  come  esami  di  screening,  ma  per  confermare  od  escludere  a  fini  preventivi condizioni in grado di determinare eventuali comportamenti dannosi per sé o per gli altri.

A tal fine si suggerisce tale procedura operativa: 

 

I

  

 

 

VERIFICA DI ASSENZA DI CONDIZIONI DI ALCOL  DIPENDENZA       

 

 

SU TUTTI I SOGGETTI CON MANSIONE A RISCHI IDENTIFICATA NELLA NORMATIVA Visite mediche specialistiche in medicina del lavoro con  anamnesi  mirata  all’identificazione  di  problemi alcol-correlati. 

nformazione, formazione e counselling collettivo sui rischi  lavorativi  associati  all’assunzione  di  alcol e  sulle modalità di verifica dell’assunzione di alcol da  parte del medico competente.

Indicatori  di  laboratorio  mirati  all’individuazione  dei   soggetti a rischio*.

Se verifica positiva:  giudizio  di inidoneità temporanea   alla mansione, autodiagnosi    e counselling individuale.

Invio ai servizi competenti   dell’Unità Sanitaria Locale.

 

 

 *Tra gli indicatori di laboratorio utili per una diagnosi di alcol dipendenza figurano: transferrina desialata  (CDT),  volume  corpuscolare  medio  (MCV),  transaminasi  (GOT  e  GPT),  gamma- glutamil-transpeptidasi (GGT).

 

 

SUL LAVORATORE CON SOSPETTA INTOSSICAZIONE ALCOLICA ACUTA SEGNALATO DALL'AZIENDA MANSIONE A RISCHIO Test alcolimetrico effettuato dal medico competente o dal medico dell'organo di vigilanza

Se test positivo :invio ai SERT

MANSIONE NON A RISCHIO Invio alla commissione medico-legale ex art.5 statuto dei lavoratori

L’intesa Stato- Regioni in materia di accertament o di assenza di

tossicodipen denza del 30 ottobre 2007

Verifica di assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

L’intesa Stato-Regioni in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza del 30 ottobre  2007  individua  le  mansioni  a  rischio  (allegato  I)  per  le  quali  il  medico  competente, nell’ambito dell’attività di sorveglianza sanitaria, deve richiedere test di screening per verificare l’assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Secondo tale normativa il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all’espletamento di mansioni comprese nell’elenco di cui all’allegato  I  dell’Intesa,  qualunque  sia  il  tipo  di  rapporto  di  lavoro  instaurato,  provvede  a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso comunicando il nominativo dei  lavoratori  interessati.  Fino  all’approvazione  dell’accordo  tra  Stato,  regioni  e  province autonome di cui all’art.8, comma 2 (non ancora emanato) si dovranno applicare le procedure disciplinate  nel  decreto  ministeriale  n.186/90.  In  Tali  procedure  prevedono  di  effettuare  con particolare attenzione l’anamnesi, mirata alla ricerca di pregressi trattamenti e/o ricoveri dovuti a patologie  correlate  allassunzione  abituale  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  e  l’esame obiettivo, ricercando sintomi fisici e/o psichici e segni di abuso delle stesse e test di screening.

Le classi di sostanze stupefacenti e psicotrope, più frequentemente coinvolte nei casi di abuso, che consigliamo di indagare sono:        oppiacei, cocaina, amfetamina,  metamfetamine,cannabinoidi.Casi particolari sono le benzodiazepine e i barbiturici, farmaci che spesso sono parte di terapie con precise indicazioni mediche, che potrebbero diventare potenziali farmaci di abuso:  una  loro  eventuale  ricerca  con  test  di  laboratorio  va  attentamente  valutata  con  un approfondimento  anammnestico.  Tali  accertamenti  vanno  effettuati  nel  rispetto  della  dignità  e della liber della persona e dovranno essere il meno invasivi possibili (suggeriamo l’utilizzo di tests urinari).

Nel  caso  che  dai  tests  emerga  una  positività  all’assunzione  di  stupefacenti,  il  lavoratore  va inviato al SERT per l’effettuazione di ulteriori accertamenti. Il riscontro di un risultato positivo ai tests comporta inoltre un giudizio di non idoneità temporanea alla mansione.

Qualor gli   ulteriori   accertamenti   effettuati   presso   il   SERT   evidenzino   uno   stato   di tossicodipendenza,  il  lavoratore  interessato  dovrà  sottoporsi  ad  un  percorso  di  recupero  che renda  possibile  un  successivo  inserimento  della  persona  nellattività  lavorativa  a  rischio.  Nel frattempo  il  lavoratore  av il  diritto  a  conservare  il  posto  di  lavoro  e  sarà  adibito  a  mansioni diverse da quelle comprese nell’allegato I dell’Intesa.

Accanto al percorso peculiare che segue questo tipo di sorveglianza sanitaria, tendente a far emergere  casi  di  dipendenza  allo  scopo  di  un  recupero  del  lavoratore,  rimane  valido  quanto

 

stabilito  dal  D.Lgs.81/08,  compresa  la  possibilità  di  ricorrere  all’organo  di  vigilanza  contro  il

giudizio di idoneità emesso dal medico competente.

 

 

 

 

 

 

VERIFICA DI ASSENZA DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

(D.M.186/90)

 

 

 

 

  

SU TUTTI I SOGGETTI CON MANSIONE A RISCHIO IDENTIFICATA NELLA NORMATIVA

Visite mediche specialistiche in medicina del lavoro con   anamnesi  mirata  all’accertamento   delluso abituale di sostanze stupefacenti e psicotrope.

  

Test di screening nei liquidi biologici (preferibilmente urina). 

 

Verifica  positiva:  giudizio  di  inidoneità  temporanea alla mansione e counselling individuale.

Invio ai SERT.

 

 

 

Art. 41, comma 6)

Il giudizio di idoneità alla mansione specifica

Sulla  base  dei  risultati  degli  accertamenti  medici  previsti  in  corso  di  sorveglianza  sanitaria,  il medico competente esprime uno dei seguenti giudizi di idoneità alla mansione specifica (art. 41, comma 6):

 

 

 

Idoneità totale all'espletamento dell'attività lavorativa, senza la necessità di interventi correttivi su ambiente. organizzazione del lavoro e uomo
Idoneità parziale, temporanea o permanente con prescrizioni:quando l'esposizione ad alcuni rischi può essere consentita, in alcuni lavoratori che hanno particolare suscettibilità verso quei rischi,solo con particolari precauzioni, ad esempio uso dei dispositivi di protezione individuale specifici (DPI)
con limitazioni:quando vengono esclusi alcuni compiti previsti nella mansione
Idoneità temporanea o permanente determinata da condizioni patologiche che impediscono lo svolgimento della mansione lavorativa

 Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità (art.41, comma 7).

Del giudizio di idoneità, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore

(art.41, comma 8)

Avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione  del  giudizio  medesimo,  all’organo  di  vigilanza  territorialmente  competente  che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso  (art.  41,  comma  9).  Viene  quindi  esplicitamente  previsto  il  ricorso  anche  in  caso  di giudizio di idoneità piena.

Art. 25, comma 1, lettera l

Il sopralluogo in azienda

Il  medico  competente  visita  gli  ambienti  di  lavoro  almeno  una  volta  allanno  o  con  cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi. L’indicazione di una periodicità diversa deve essere comunicata  al  datore  di  lavoro  e  annotata  nel  documento  di  valutazione  dei  rischi  (art.  25, comma 1, lettera l, D.Lgs 81/08).

Anche   nei   cantieri   temporanei    mobili   in   cui   svolgono   lattività    lavoratori   soggett a sorveglianza sanitaria il medico competente visita almeno una volta all’anno l’ambiente di lavoro.

Il sopralluogo può essere sostituito o integrato con la visione dei piani di sicurezza per i cantieri cui  la  durata  presunta  dei  lavori  è  inferiore  ai  200  giorni  lavorativi  ed  il  medico  abbia  già

effettuato  sopralluogo  in  altri  cantieri  aventi  caratteristiche  analoghe  e  gestiti  dalla  stessa

impresa (art. 104, comma 2, D.Lgs 81/08).

Non è previsto l’obbligo di sopralluogo congiunto con il responsabile del servizio di prevenzione

e protezione.

Art.35

La riunione periodica 

In  occasione  della  riunione  annuale,  il  medico  competente  comunica  per  iscritto  al  datore  di lavoro,  al  responsabile  del  servizio  di  prevenzione  protezione  dai  rischi,  ai  rappresentanti  dei lavoratori  per  la  sicurezza,  i  risultati  anonimi  collettivi  della  sorveglianza  sanitaria  effettuata  e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori (art. 25, comma 1, lettera i).

 

 

                       

  

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