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ASSIForm
scuola di formazione professionale
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Riferimenti
normativi |
ARGOMENTI |
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Art.2
comma
2 lettera h |
Il Medico Competente
Definizione
Il medico
competente
viene
definito
come
medico
in possesso
di uno
dei titoli
e dei
requisiti
formativi
e professionali
di cui
all’articolo
38, che
collabora,
secondo
quanto
previsto
all’articolo29,
comma
1, con
il datore
di lavoro
ai fini
della valutazione
dei rischi
ed è
nominato
dallo stesso
per effettuare
la sorveglianza
sanitaria e
per tutti
gli altri compiti
previsti
dal decreto.
L’attività di
medico competente
(art. 39
comma
1 D.
Lgs. 81/08)
deve
essere
svolta secondo
i principi
della
medicina
del lavoro
e del
codice
etico
della
Commissione
internazionale
di salute
occupazionale
(ICOH), nel
rispetto del
codice deontologico
professionale.Il
datore di
lavoro
assicura
al medico
competente
le condizioni
necessarie
per
lo
svolgimento di
tutti i suoi compiti
garantendone
l’autonomia
(art. 39 comma
4 D. Lgs. 81/08)
Gli ambiti
in
cui opera
il medico
competente
possono
essere
suddivisi
in
3 tradizionali
macro-
aree:
-
attività
collaborative e
partecipative;
-
sorveglianza
sanitaria;
-
attività informative-formative. |
|
Art. 25 comma 1 lettera a |
Attività
collaborative e
partecipative
del medico competenteLe
funzioni
di
collaborazione
del
medico
competente
con
il
datore
di
lavoro
ed
il
servizio
di prevenzione
e
protezione
sono
state
fortemente
ampliate
e
valorizzate
nel
nuovo
decreto
(si veda
anche
l’art.28
comma
1
lett.
e)
che
prevede
l’indicazione
del
nominativo
del
medico competente
che ha
partecipato
alla valutazione
dei rischi)
nell’ambito
degli obblighi
del medico |
|
|
competente, come descritto all’art. 25:
1. valutazione
dei
rischi
con
il
datore
di
lavoro
e
con
il
servizio
di
prevenzione
e protezione
anche
ai
fini
della
programmazione,
ove
necessario,
della
sorveglianza
sanitaria;
2. predisposizione
della attuazione
delle
misure per
la tutela
della
salute
e
della
integrità psico-fisica
dei lavoratori;
3. attività
di
formazione
e
informazione
nei
confronti
dei
lavoratori,
per
la
parte
di competenza, in
particolare sui
fattori di rischio
per la salute e sui livelli
di esposizione;
4. organizzazione
del
servizio
di
primo
soccorso
considerando
i
particolari
tipi
di lavorazione
ed esposizione
e le peculiari
modalità organizzative
del lavoro;
5. attuazione
e
valorizzazione
di
programmi
volontari
di
promozione
della
salute,
secondo i principi
della
responsabilità
sociale. |
|
Art. 2 comma 1 lettera m,
Art. 25 e 41 |
La Sorveglianza
Sanitaria
Definizione
La sorveglianza
sanitaria
è
l’insieme
degli
atti
medici,
finalizzati
alla
tutela dello
stato di
salute
e sicurezza
dei
lavoratori,
in
relazione
all’ambiente
di lavoro,
ai fattori
di rischio
professionali
e alle modalità
di
svolgimento
dell’attività
lavorativa,
come
definito
all’art.
2,
lettera
m
del D.Lgs.81/08.
Obiettivi della
sorveglianza
sanitaria
Tutela dello
stato di salute
e sicurezza
dei lavoratori
attraverso:
?
Valutazione
della compatibilità
tra condizioni
di salute e
compiti lavorativi.
?
Individuazione
degli stati di
ipersuscettibilità
individuale ai
rischi lavorativi.
?
Verifica dell’efficacia delle
misure di
prevenzione dei
rischi attuate
in azienda. |
|
Art.25, comma 1
lettera b
Art. 25, comma 1 lettera
m |
Strumenti
della sorveglianza
sanitaria:
gli accertamenti
sanitari
specialistici.
Gli accertamenti
sanitari
specialistici
previsti
per
i
lavoratori
sono
riportati
all’interno
del protocollo
sanitario
definito
dal medico
competente
in
funzione dei
rischi
specifici
presenti in azienda
e tenendo
in considerazione
gli indirizzi
scientifici
più avanzati
(art.25,
comma 1
lettera
b D.Lgs.
81/08);
il
protocollo
sanitario
va considerato
parte
integrante
dello
stesso documento
di valutazione
dei
rischi
(art.
29,
comma
1):
gli
accertamenti
sanitari
devono
essere
sempre
e comunque
mirati
al rischio
e il
meno
invasivi possibili
(art. 229,
comma
4 D.Lgs81/08),
secondo
i già
citati
principi
della medicina
del
lavoro e
del codice
etico
della Commissione
internazionale
di salute occupazionale
(ICOH).
Inoltre, ai
fini
della
valutazione del
rischio
e della
sorveglianza
sanitaria,
il medico
competente
partecipa
alla programmazione
del controllo
dell’esposizione
dei
lavoratori
(indagini
ambientali
e
di monitoraggio
biologico)
i cui
risultati
gli
sono
forniti con
tempestività
(art. 25,
comma
1 lettera
m D.Lgs. 81/08).
Gli accertamenti
sanitari
effettuati
dal
medico
competente
sono
finalizzati
ad
esprimere
un giudizio
d'idoneità
alla
mansione
specifica
assegnata
al
lavoratore
da
parte
del
datore
di lavoro.Si
ricorda
che
per
quanto
riguarda
la sorveglianza
sanitaria
in
materia
di lavoro
notturno,
gravidanza, disabili e minori si continua a
far riferimento alle normative
specifiche. |
|
|
Gli accertamenti sanitari non possono
essere effettuati
(D.Lgs 81/08
art. 41 comma
3):
a) in
fase
preassuntiva
(tale
divieto
diviene esecutivo
a partire
dal 1°
gennaio
2009
anche
se era già previsto
dalla normativa
precedente);
b) per accertare
stati di gravidanza;
c)
in
altri casi
vietati
dalla normativa
vigente:
accertamento
dello
stato di
sieropositività
per HIV
(Legge
135
del
05.06.1990,
art.
6),
esami che
espongano
essi
stessi
a fattori
di rischio
(radiografie
o esami
invasivi)
se non
esiste
precisa
indicazione
clinica
o esami
finalizzati
a verificare
il possesso
di particolari
requisiti
e non correlati
ai rischi cui il
lavoratore è esposto.
Il monitoraggio
biologico
è
obbligatorio
per
i
lavoratori
esposti
agli
agenti
per
i
quali
è
stato fissato
un
valore
limite
biologico
(attualmente
soltanto
per
la
piombemia
come
riportato
all’allegato XXXIX
del
D.Lgs.81/08).
Il
monitoraggio
biologico
risulta
inoltre
utile
per
la valutazione
dello
stato
di
salute
dei
lavoratori
nel
caso
di
esposizione
a
sostanze
chimiche
laddove sono
consolidati
i valori
limite di
esposizione
fissati
dalle
maggiori
agenzie
internazionali
(es: nickel,
cromo, ac ippurico,
metilippurico
urinari…).Dei
risultati
di
tale
monitoraggio
viene
informato
il lavoratore
interessato.
Come
riportato
all’art.229
comma
3 del D.Lgs.81/08,
i risultati
di tale
monitoraggio,
in forma
anonima,
vengono
allegati
al documento
di
valutazione
dei rischi e
comunicati
ai rappresentanti
per
la
sicurezza
dei lavoratori.
Gli adempimenti
relativi
alla sorveglianza
sanitaria
vengono
demandati
al datore
di lavoro
(art.
2, comma
1,
lettera
b) del
D.Lgs.81/08)
che
viene
identificato
come il
soggetto
titolare
del rapporto
di lavoro
con
il
lavoratore
o
il
soggetto
che
ha
la
responsabilità
dell’organizzazione
stessa
o dell’unità
produttiva
in
quanto
esercita
i
poteri
decisionali
e
di
spesa,
come
individuato
del documento
di valutazione
dei rischi.
Pertanto in
tutte
quelle situazioni
che
potremmo
definire
di “lavoro
atipico”
in quanto
il titolare
del rapporto
di lavoro
non coincide
con il
datore
di lavoro
dell’azienda
in cui
il
lavoratore
presterà
la sua opera,
gli
obblighi
previsti
dal
D.Lgs.81/08
sono
generalmente
ripartiti
fra
il
“fornitore”
(obblighi
generici)
e
l’utilizzatore
(obblighi
specifici).
La
sorveglianza
sanitaria
in
quanto
atto medico
inscindibile dai
rischi specifici
presenti
nell’azienda
in cui il lavoratore
opera, è un obbligo
demandato all’utilizzatore.
Al contrario,
per i
soci
lavoratori
di cooperative
e per
i
lavoratori
volontari tutti
gli
obblighi previsti
dal D.
Lgs
81/08
sono a
carico
del
datore
di
lavoro
delle
stesse cooperative
o associazione
di volontariato
anche se
i lavoratori
prestano
la loro opera
presso
una ditta
utilizzatrice.
All’art. 3,
comma
2,
si
precisa
che
nei
riguardi
delle
organizzazioni
di
volontariato
(di
cui
alla legge
1
agosto
1991, n.
266),
le disposizioni
del
presente
decreto
sono
applicate
tenendo
conto
delle effettive
particolari
esigenze
connesse
al servizio
espletato
o alle
peculiarità
organizzative,
individuate entro
e
non
oltre
dodici
mesi
dalla
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
legislativo
con decreti
emanati, ai
sensi
dell’articolo
17, comma
2, della
legge 23
agosto 1988
n.400, dai
Ministri
competenti
di concerto
con i
Ministri
del lavoro
e
della
previdenza
sociale,
della
salute e delle
riforme.
Vanno considerati
come
lavoratori
autonomi
per
esempio:
padroncini,
coltivatori
diretti,
libero-
professionisti.
In tal
caso
è facoltà
del
lavoratore,
e
occorre
che
questa
facoltà
venga promossa
e raccomandata
soprattutto
nei
settori a
maggior rischio
come
agricoltura
ed
edilizia,
sottoporsi
o meno
a
sorveglianza
sanitaria a
proprie
spese,
ma
l’utilizzatore
del servizio
può, e
in
alcuni casi
deve
(per
le
mansioni
per
le
quali
è
previsto
l’obbligo
di
accertamento
di
assenza
di condizioni
di alcol
dipendenza
o di
assunzione
di sostanze
psicotrope
o stupefacenti),
richiedere
il certificato di
idoneità alla
mansione
specifica rilasciato
da un medico
competente. |
|
Art. 41
comma 2 |
Modalità di svolgimento
degli accertamenti
sanitari
La sorveglianza
sanitaria
comprende (art.
41, comma 2): |
|
|
|
TIPOLOGIA: |
QUANDO: |
SCOPI: |
|
|
Accertamenti
medici preventivi |
Dopo l’assunzione
e prima di
adibire il lavoratore alla mansione |
Constatare
l’assenza
di controindicazioni
al lavoro
cui il lavoratore
è
destinato
al
fine
di valutare
la sua
idoneità
alla
mansione
specifica. |
|
Verificare la
compatibilità della
mansione
affidata
con specifiche
condizioni
di
salute
del
soggetto
in indagine. |
|
Accertamenti
medici periodici |
Di
norma annuali
Eseguiti con
periodicità
stabilita per
legge
Fissati dal medico
competente
in funzione
dei risultati
della valutazione
dei rischi. |
Controllare
nel
tempo
lo
stato
di
salute dei
lavoratori. |
|
Controllare
l’insorgenza
di
eventuali
modificazioni
precoci
dello
stato
di salute
causati dall’esposizione
a fattori specifici di rischio professionale. |
|
Esprimere
il
giudizio
di
idoneità
alla mansione
specifica. |
|
Verificare
l’efficienza
delle
misure
di prevenzione
e protezione
dei rischi. |
|
Accertamenti
medici su richiesta del lavoratore |
Qualora
sia ritenuta
dal medico competente
correlata ai rischi
professionali
o alle condizioni
di salute del lavoratore suscettibili di peggioramento
a causa
dell’attività lavorativa svolta. |
Rivalutare l’idoneità
alla
mansione
specifica svolta
dal lavoratore. |
|
Accertamenti
medici alla cessazione
del rapporto di
lavoro |
In caso di esposizione
a rischio chimico,
rischio biologico
(Gr. III e IV),
rischio da esposizione
a cancerogeni
e mutageni. |
Valutare lo stato di salute
del lavoratore. |
|
Fornire
eventuali
indicazioni
relative
alle prescrizioni
mediche da
osservare. |
|
Fornire
eventuali indicazioni
sull’opportunità
di sottoporsi
a successivi
accertamenti
anche
dopo la cessazione
dell’esposizione. |
|
Accertamenti
medici in
occasione
del cambio della
mansione |
Prima
di adibire il
lavoratore a
nuovo profilo di rischio. |
Valutare l’idoneità alla nuova
mansione
svolta dal lavoratore. |
|
|
|
|
Raccomandiamo
inoltre,
anche
se non
previsto
all’art
41 del D.Lgs81/08,
l’effettuazione
di
accertamenti
medici al rientro dal
lavoro
dopo prolungato
periodo
di assenza
dovuto
a malattia comune,
malattia
professionale,
infortunio
sul
lavoro
o
grave
incidente,
al
fine
di verificare
il
mantenimento
dell’idoneità
alla
mansione
specifica o
per ricollocare
il
lavoratore in
una eventuale
nuova
mansione.
Tali
accertamenti
si
dovranno
comunque
essere svolti
su
richiesta
del lavoratore.
Accertamenti
medici su
richiesta
del datore
di lavoro
per controllare
l’idoneità
fisica o
le assenze
per infermità del lavoratore
possono essere
effettuati
soltanto attraverso
le Commissioni
medico- legali
attivate
ai
sensi
dell’art.
5
dello
Statuto
dei
Lavoratori,
presso
ogni
ULSS
ed
i
servizi
ispettivi degli
istituti
previdenziali
competenti
per territorio.
Per quanto
riguarda
gli
accertamenti
medici
periodici,
l’organo
di vigilanza,
con
provvedimento
motivato,
può
disporre
contenuti
e
periodicità
della
sorveglianza
sanitaria
differenti
rispetto
a quelli indicati
dal medico competente,
come stabilito
all’art. 41, comma 2, lettera b). |
|
Art. 25 |
La cartella sanitaria e di rischio
Per
ogni
lavoratore
viene
istituito
e
periodicamente
aggiornata
una
cartella sanitaria
dove
sono
annotate le
condizioni
psicofisiche
di
ogni
lavoratore,
compresi
i
risultati
degli
accertamenti
strumentali,
di
laboratorio
e specialistici,
eventuali
livelli di
esposizione
professionale
individuali
forniti dal
Servizio
di
prevenzione
e protezione(come
suggerito
all’allegato
n
3A,
nonché
il giudizio
di idoneità.
La
“cartella
sanitaria e
di rischio”,
deve
soddisfare
i requisiti
minimi
contenuti
nell’Allegato
3A del D.Lgs.81/08
e
può
essere
predisposta
su
formato
cartaceo
o
informatizzato
secondo
quanto
previsto all’art.
53
(conformemente
alle
indicazioni
previste
da
decreto
sulla
gestione
dei documenti
informatizzati
e al
decreto legislativo
30 giugno
2003,
n. 196,
in materia
di protezione
dei dati personali)
(art. 41, comma
5).
CARTELLA
SANITARIA
E DI RISCHIO
1. deve
essere
istituita
e aggiornata
periodicamente
dal
medico
competente
per ciascun
lavoratore
sottoposto a
sorveglianza
sanitaria
(art. 25,
comma 1, lettera
c);
2. deve
essere
custodita sotto
la
responsabilità
del medico
competente
con salvaguardia
del segreto
professionale
(art. 25, comma
1, lettera c);
3. nel
caso
di
aziende
con più
di
15
dipendenti
il luogo
di custodia
delle cartelle
sanitarie
deve essere
concordato
con il datore di
lavoro (art.
25, comma 1, lettera
c);
4.
deve essere
firmata sul frontespizio
dal datore di
lavoro (vedi
Allegato 3A);
5.
deve essere
firmata dal
lavoratore
per presa
visione
dei dati
anamnestici
e clinici
e del giudizio
di
idoneità
alla
mansione,
delle
informazioni
relative
alle
modalità
di conservazione
della
stessa
o
di
eventuali
accertamenti
sanitari
cui
il
lavoratore
deve
sottoporsi
anche
dopo la
cessazione
dell’attività
lavorativa (vedi Allegato 3A);
6.
su richiesta
deve esserne
fornita copia al
lavoratore;
7. in
caso
di cessazione
dell’attività
dell’azienda
o di
risoluzione
del rapporto
di lavoro
deve
essere consegnata
la
documentazione
sanitaria
dal
medico competente
al
lavoratore,
che firmerà
per ricevuta
(art. 25,
comma 1, lettera
e);
8. in
caso
di
cessazione
dell’incarico
il
medico
competente
deve
consegnare
la documentazione
sanitaria
in
suo
possesso,
sempre
con
salvaguardia
del
segreto
professionale,
al datore di lavoro, che
firmerà per ricevuta
(art. 25, comma
1, lettera d). |
|
|
Nelle aziende
in
cui
vi
è
rischio
di
esposizione
ad
agenti
pericolosi
cancerogeni,
mutageni
o biologici
(gr.
III
e IV)
la
normativa vigente
prevede
l’obbligo
per il
datore di
lavoro
di
istituire ed aggiornare
un
registro
dei
lavoratori
esposti.
Nel
caso
di
lavoratori
esposti
tali
agenti,
alla cessazione
del
rapporto
di lavoro
o
dell’attività
dell’azienda,
il
datore
di
lavoro
invia
all'Istituto
superiore
per la
prevenzione
e la
sicurezza
sul
lavoro
- ISPESL
- la
cartella
sanitaria
e di
rischio
del lavoratore
interessato
unitamente
alle
annotazioni
individuali
contenute
nel
registro
dei
lavoratori
esposti,
sempre
con
salvaguardia
del segreto
professionale,
e ne
consegna
copia al
lavoratore
stesso
(per
l’esposizione
ad
agenti
cancerogeni
e
mutageni
secondo
le
modalità
contenute nel
D.M. 155/07). |
|
Art. 41, comma 4 |
Verifica di
assenza
di
condizioni
di
alcol
dipendenza
e
di
assunzione
di
sostanze
psicotrope e
stupefacenti
Per le
mansioni
elencate
nella Legge
125/01 e
nell’Intesa
Stato-Regioni
del 30
ottobre
2007, gli accertamenti
sanitari
preventivi,
periodici
e in
occasione
del cambio
di mansione
sono
finalizzati
anche alla
verifica
di
assenza
di condizioni
di
alcol dipendenza
e di
assunzione
di sostanze
psicotrope e
stupefacenti
(art.41, comma
4). |
|
Legge n. 125
del 30 marzo
2001 |
Verifica di assenza
di condizioni
di alcol dipendenza
È comunque
tuttora
in
vigore
la legge
n. 125
del 30
marzo
2001,
“Legge
quadro
in materia
di alcol
e di
problemi
alcol-correlati”
tesa al
recupero
del
lavoratore con
problemi
di abuso
di alcol. Nelle
attività
lavorative
elencate
da
tale
normativa
è
vietata
l’assunzione
e
la somministrazione
di bevande
alcoliche,
divieto
che è
esteso
all’intervallo
pranzo.
La normativa
non stabilisce
un
limite
di
alcolemia.
Il
medico
competente
ha
la
possibilità
di
effettuare
test
alcolimetrici,
non
come
esami
di
screening,
ma
per
confermare
od
escludere
a
fini
preventivi
condizioni
in grado di determinare
eventuali comportamenti
dannosi per sé o
per
gli altri.
A tal fine si suggerisce
tale procedura
operativa:
I
|
VERIFICA
DI ASSENZA
DI
CONDIZIONI
DI ALCOL
DIPENDENZA
|
SU TUTTI I SOGGETTI
CON
MANSIONE
A RISCHIO
IDENTIFICATA
NELLA
NORMATIVA |
Visite
mediche
specialistiche
in
medicina
del
lavoro
con anamnesi
mirata
all’identificazione
di
problemi
alcol-correlati.
nformazione,
formazione
e
counselling
collettivo
sui rischi
lavorativi
associati
all’assunzione
di
alcol
e
sulle
modalità
di
verifica
dell’assunzione
di
alcol da
parte del medico
competente.
Indicatori
di
laboratorio
mirati
all’individuazione
dei
soggetti
a rischio*.
Se verifica positiva: giudizio di inidoneità
temporanea
alla mansione, autodiagnosi
e counselling
individuale.
Invio ai
servizi competenti
dell’Unità
Sanitaria
Locale.
|
*Tra
gli indicatori
di
laboratorio
utili per
una diagnosi
di alcol
dipendenza
figurano:
transferrina desialata
(CDT),
volume
corpuscolare
medio
(MCV),
transaminasi
(GOT
e
GPT),
gamma-
glutamil-transpeptidasi
(GGT). |
|
|
|
SUL LAVORATORE CON
SOSPETTA INTOSSICAZIONE ALCOLICA ACUTA SEGNALATO
DALL'AZIENDA |
MANSIONE A RISCHIO |
Test alcolimetrico
effettuato dal medico competente o dal medico
dell'organo di vigilanza
Se test positivo :invio
ai SERT |
|
MANSIONE NON A RISCHIO |
Invio alla
commissione medico-legale ex art.5 statuto dei
lavoratori |
|
|
L’intesa Stato- Regioni in materia di accertament
o di assenza di
tossicodipen
denza del 30 ottobre
2007 |
Verifica di assenza
di assunzione
di sostanze psicotrope
e stupefacenti
L’intesa Stato-Regioni
in materia
di
accertamento
di assenza
di tossicodipendenza
del
30 ottobre
2007
individua
le
mansioni
a
rischio
(allegato
I)
per
le
quali
il
medico
competente,
nell’ambito
dell’attività
di
sorveglianza
sanitaria,
deve richiedere
test
di screening
per
verificare
l’assenza
di assunzione
di
sostanze
psicotrope
e stupefacenti.
Secondo
tale
normativa
il datore
di lavoro,
prima
di adibire
un
lavoratore
all’espletamento
di
mansioni
comprese
nell’elenco di
cui all’allegato I
dell’Intesa,
qualunque
sia
il
tipo
di
rapporto
di
lavoro
instaurato,
provvede
a richiedere
al medico
competente
gli accertamenti
sanitari
del caso
comunicando
il nominativo
dei lavoratori
interessati.
Fino
all’approvazione
dell’accordo
tra
Stato,
regioni
e
province autonome
di cui
all’art.8,
comma 2
(non
ancora emanato)
si dovranno
applicare
le
procedure
disciplinate nel
decreto
ministeriale
n.186/90.
In
Tali
procedure
prevedono
di
effettuare
con particolare
attenzione
l’anamnesi,
mirata alla
ricerca
di
pregressi
trattamenti
e/o
ricoveri
dovuti
a patologie
correlate
all’assunzione
abituale
di
sostanze
stupefacenti
o
psicotrope,
e
l’esame
obiettivo, ricercando
sintomi
fisici e/o psichici
e segni di abuso
delle stesse e test
di screening.
Le classi
di sostanze
stupefacenti
e psicotrope,
più
frequentemente
coinvolte
nei
casi di
abuso,
che consigliamo
di indagare
sono:
oppiacei, cocaina, amfetamina, metamfetamine,cannabinoidi.Casi
particolari
sono
le
benzodiazepine
e i
barbiturici,
farmaci
che spesso
sono parte
di terapie
con
precise
indicazioni
mediche,
che potrebbero
diventare
potenziali
farmaci
di abuso:
una
loro
eventuale
ricerca
con
test di laboratorio
va
attentamente
valutata con un
approfondimento
anammnestico.
Tali
accertamenti
vanno
effettuati
nel
rispetto
della
dignità
e della
libertà
della
persona
e dovranno
essere
il
meno
invasivi possibili
(suggeriamo
l’utilizzo
di tests urinari).
Nel caso
che
dai
tests
emerga
una
positività
all’assunzione
di
stupefacenti,
il
lavoratore
va inviato
al SERT
per
l’effettuazione
di ulteriori
accertamenti.
Il riscontro
di un
risultato
positivo
ai tests comporta
inoltre un giudizio
di non idoneità
temporanea
alla mansione.
Qualora
gli
ulteriori
accertamenti
effettuati
presso
il
SERT
evidenzino
uno
stato
di tossicodipendenza,
il
lavoratore
interessato
dovrà
sottoporsi
ad
un
percorso
di
recupero
che renda
possibile
un
successivo
inserimento
della
persona
nell’attività
lavorativa
a
rischio.
Nel frattempo
il
lavoratore
avrà
il
diritto
a
conservare
il
posto
di
lavoro
e
sarà
adibito
a
mansioni
diverse da quelle comprese
nell’allegato I dell’Intesa.
Accanto
al
percorso
peculiare
che segue
questo
tipo
di sorveglianza
sanitaria,
tendente a
far emergere casi
di
dipendenza
allo
scopo
di
un
recupero
del
lavoratore,
rimane
valido
quanto |
|
|
stabilito dal
D.Lgs.81/08,
compresa
la
possibilità
di
ricorrere
all’organo
di
vigilanza
contro
il
giudizio di idoneità
emesso
dal medico competente. |
|
|
VERIFICA DI
ASSENZA DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI
O PSICOTROPE
(D.M.186/90) |
SU TUTTI I SOGGETTI
CON
MANSIONE
A RISCHIO
IDENTIFICATA NELLA
NORMATIVA |
Visite mediche
specialistiche
in medicina
del lavoro
con anamnesi mirata all’accertamento
dell’uso
abituale di sostanze
stupefacenti
e psicotrope.
Test di screening
nei liquidi
biologici
(preferibilmente
urina).
Verifica positiva:
giudizio
di
inidoneità
temporanea
alla mansione e counselling individuale.
Invio ai SERT. |
|
|
|
|
|
Art. 41, comma 6) |
Il giudizio di
idoneità alla
mansione specifica
Sulla base
dei
risultati
degli
accertamenti
medici
previsti
in
corso
di
sorveglianza
sanitaria,
il medico
competente
esprime
uno dei
seguenti
giudizi
di idoneità
alla
mansione
specifica
(art. 41,
comma 6):
|
Idoneità totale |
all'espletamento
dell'attività lavorativa, senza la necessità di
interventi correttivi su ambiente. organizzazione
del lavoro e uomo |
|
Idoneità parziale,
temporanea o permanente |
con prescrizioni:quando
l'esposizione ad alcuni rischi può essere
consentita, in alcuni lavoratori che hanno
particolare suscettibilità verso quei rischi,solo
con particolari precauzioni, ad esempio uso dei
dispositivi di protezione individuale specifici (DPI) |
| con limitazioni:quando
vengono esclusi alcuni compiti previsti nella
mansione |
|
Idoneità temporanea o permanente |
determinata da
condizioni patologiche che impediscono lo
svolgimento della mansione lavorativa |
Nel
caso
di
espressione
del
giudizio
di
inidoneità
temporanea
vanno precisati
i limiti
temporali
di validità (art.41, comma 7).
Del giudizio
di
idoneità,
il
medico
competente
informa per
iscritto
il datore di
lavoro
e il
lavoratore
(art.41, comma
8)
Avverso il
giudizio
del
medico
competente
è ammesso
ricorso,
entro
trenta giorni
dalla data
di comunicazione
del
giudizio
medesimo,
all’organo
di
vigilanza
territorialmente
competente
che dispone,
dopo
eventuali
ulteriori
accertamenti,
la conferma,
la modifica
o la
revoca
del
giudizio
stesso (art.
41,
comma
9).
Viene
quindi
esplicitamente
previsto
il
ricorso
anche
in
caso
di
giudizio di idoneità
piena. |
|
Art. 25, comma 1, lettera l |
Il sopralluogo
in azienda
Il medico
competente
visita
gli
ambienti
di
lavoro
almeno
una
volta
all’anno
o
con
cadenza
diversa
in base
alla valutazione
dei rischi.
L’indicazione
di una
periodicità
diversa
deve
essere
comunicata
al
datore
di
lavoro
e
annotata
nel
documento
di
valutazione
dei
rischi
(art.
25,
comma 1, lettera
l, D.Lgs 81/08).
Anche nei
cantieri
temporanei
o
mobili
in
cui
svolgono
l’attività
i
lavoratori
soggetti
a sorveglianza
sanitaria
il medico competente
visita almeno una
volta all’anno l’ambiente
di lavoro.
Il sopralluogo
può
essere
sostituito
o integrato
con la
visione dei
piani
di sicurezza
per
i cantieri
cui la
durata
presunta
dei
lavori
è
inferiore
ai
200
giorni
lavorativi
ed
il
medico
abbia
già
effettuato sopralluogo
in
altri
cantieri
aventi
caratteristiche
analoghe
e
gestiti
dalla
stessa
impresa
(art. 104, comma
2, D.Lgs 81/08).
Non è
previsto
l’obbligo
di sopralluogo
congiunto
con
il responsabile
del servizio
di prevenzione
e protezione. |
|
Art.35 |
La riunione
periodica
In occasione
della
riunione
annuale,
il
medico
competente
comunica
per
iscritto
al
datore
di lavoro,
al
responsabile
del
servizio
di
prevenzione
protezione
dai
rischi,
ai
rappresentanti
dei lavoratori
per
la
sicurezza,
i
risultati
anonimi
collettivi
della
sorveglianza
sanitaria
effettuata
e fornisce
indicazioni
sul
significato di
detti
risultati
ai fini
della
attuazione
delle
misure
per la
tutela della salute e
della integrità
psico-fisica
dei lavoratori
(art. 25, comma
1, lettera i). |
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