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MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 15 luglio 2003, n. 388
Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso
aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni.
(Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3/2/2004)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visti gli articoli 12, comma 1, lettere b) e
c) e l'articolo 15, comma 3 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, che demanda ai
Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale,
della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, il compito di individuare le caratteristiche
minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del
personale addetto e la sua formazione, in relazione alla natura
dell'attivita', al numero dei lavoratori occupati e ai fattori
di rischio;
Visto l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la
determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27
marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31
marzo 1992;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare
l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 maggio 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 1992,
concernente i criteri ed i requisiti per la codificazione degli
interventi di emergenza;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni;
Visto l'atto di intesa tra Stato e Regioni recante
l'approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza
sanitaria dell'11 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996;
Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro, di cui all'articolo 26
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita';
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo
2001;
Adottano il seguente regolamento:
Art. 1
Classificazione delle aziende
1. Le aziende ovvero le unita' produttive
sono classificate, tenuto conto della tipologia di attivita'
svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di
rischio, in tre gruppi.
Gruppo A:
I) Aziende o unita' produttive con attivita' industriali,
soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui
all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui
agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, aziende estrattive ed altre attivita' minerarie definite
dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in
sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi,
polveri e munizioni;
II) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori
appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con
indice infortunistico di inabilita' permanente superiore a
quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL
relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di
ciascun anno. Le predette statistiche
nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale;
III) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori a
tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Gruppo B: aziende o unita' produttive con tre o piu' lavoratori
che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C: aziende o unita' produttive con meno di tre lavoratori
che non rientrano nel gruppo A.
2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove
previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria
azienda od unita' produttiva e, solo nel caso appartenga al
gruppo A, la comunica all'Azienda Unita' Sanitaria Locale
competente sul territorio in cui si svolge l'attivita'
lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza
del caso. Se l'azienda o unita' produttiva svolge attivita'
lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve
riferirsi all'attivita' con indice piu' elevato.
Art. 2
Organizzazione di pronto soccorso
1. Nelle aziende o unita' produttive di
gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le
seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di
lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente
accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata,
contenente la dotazione minima indicata nell'allegato
1, che fa parte del presente decreto, da integrare
sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su
indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema
di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della
quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il
corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il
sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo C, il datore di
lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di
lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile,
contenente la dotazione minima indicata nell'allegato
2, che fa parte del presente decreto, da integrare
sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale
sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico
competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato
d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il
sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;
3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del
pacchetto di medicazione, di cui agli
allegati 1 e 2,
e' aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro
e delle politiche sociali tenendo conto dell'evoluzione
tecnico-scientifica.
4. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A, anche
consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente,
quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente
comma 1, e' tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di
pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di
cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992
e successive modifiche.
5. Nelle aziende o unita' produttive che hanno lavoratori che
prestano la propria attivita' in luoghi isolati, diversi dalla
sede aziendale o unita' produttiva, il datore di lavoro e'
tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato
2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo
di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di
attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio
Sanitario Nazionale.
Art. 3
Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso
1. Gli addetti al pronto soccorso, designati
ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono formati con
istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di
primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di
pronto soccorso.
2. La formazione dei lavoratori designati e' svolta da personale
medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di
emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento
della parte pratica della formazione il medico puo' avvalersi
della collaborazione di personale infermieristico o di altro
personale specializzato.
3. Per le aziende o unita' produttive di gruppo A i contenuti e
i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato
3, che fa parte del presente decreto e devono
prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attivita'
svolta.
4. Per le aziende o unita' produttive di gruppo B e di gruppo C
i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono
riportati nell'allegato 4,
che fa parte del presente decreto.
5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto
soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del
presente decreto. La formazione dei lavoratori designati andra'
ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla
capacita' di intervento pratico.
Art. 4
Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso
1. Il datore di lavoro, in collaborazione con
il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi
specifici presenti nell'azienda o unita' produttiva, individua e
rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i
dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo
intervento interno ed al pronto soccorso.
2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono
essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attivita'
lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni
di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e
facilmente accessibile.
Art. 5
Abrogazioni
Il decreto ministeriale del 28 luglio 1958 e' abrogato.
Art. 6
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore sei mesi
dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.
Roma, 15 luglio 2003
Il Ministro della salute Sirchia
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro per la funzione pubblica Mazzella
Il Ministro delle attivita' produttive Marzano
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre
2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 78
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