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    ASSIForm scuola di formazione professionale

 

 

Il D.Lgs. n° 81

 

 

del 09/04/2008

 

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e

della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

 

 

 

Il Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/08, entrato in vigore il 15 maggio 2008, introduce varie novità enuovi adempimenti per le imprese.

Esso infatti risulta essere un riordino, coordinamento, riorganizzazione e abrogazione, oltre che revisione, ridefinizione,  novazione  e  implementazione  della  legislazione  vigente  sulla  sicurezza  e  sulla  salute  dei lavoratori sul posto di lavoro.

Le principali novità introdotte sono nel seguito elencate, rimandando a una successiva loro descrizione e spiegazione più esaustiva.

-

estensione del campo di applicazione del decreto, e relativi obblighi, a tutti i lavoratori;

 

-

definizione della figura del preposto e del dirigente;

 

-

potenziamento   della   figura   del   Rappresentante   dei   Lavoratori   per   la   Sicurezza   RLS

e

introduzione,   in   mancanza   di   un   rappresentante   aziendale,   dell’   RLS   territoriale    di   sito produttivo. Previsto inoltre l’obbligo di comunicazione annuale all’INAIL del nominativo del RLS;

-     estensione degli obblighi per i datori di lavoro e definizione degli obblighi specifici per dirigenti e preposti con relative sanzioni penalie amministrative;

-              obbligo di considerare nel documento di valutazione dei rischi tutti i rischi e di valutarli, compresi quelli derivanti da stress lavoro‐correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, età e provenienza;

-     ampliamento  dei  contenuti  minimi  del  documento  di  valutazione  dei  rischi  con  individuazione delle  procedure  per  attuare  le  misure  da  realizzare  e  i  ruoli  che  vi  debbono  provvedere, indicazione dei nominativi dell’RSPP, RLS e Medico Competente, individuazioni delle mansioni che espongono    rischi   specifici    tali   per   cui   servono   specifica   esperienza,   formazione   e addestramento;

-     introduzione  nella  valutazione  dei  rischi  del  rischio  da  esposizione  a  campi  elettromagnetici e

radiazioni ottiche artificiali;

-              introduzione di modelli di organizzazione e di gestione mediante l’estensione, con l’art. 30, della responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. 231/2001 anche ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche;

-     indicazione  della  formazione  che  devono  seguire  le  varie  figure  (RSPP,  addetti  antincendio  e primo soccorso, preposti, RLS e lavoratori);

-     ridefinizione della delega di funzioni da parte del datore di lavoro;

-     definizione degli obblighi connessi ai contratti d’appalto o dopera o di somministrazione.

Le principali SCADENZE sono:

 

15/05/2008        Entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008

 

31/12/2008        Termine  per  allegare  il  DUVRI  (Documento  Unico  valutazione  Rischi  Interferenze)  e specificare  i  costi  della  sicurezza  relativamente  ai  contratti  d’appalto  o  d’opera  stipulati

anteriormente al 25 agosto 2007

 

 

01/01/2009        Termine per l’adeguamento ai nuovi obblighi in materia di valutazione dei rischi

 

26/04/2010        Entrata in vigore dei limiti sulle radiazioni ottiche artificiali

 

30/04/2012        Entrata in vigore dei limiti relativi ai campi elettromagnetici


 

 

 

Il Testo Unico amplia il sistema delle tutele a tutti i soggetti in tutti i settori privati e pubblici.

Sono  compresi  quindi  anche  i  lavoratori  autonomi  e  i  collaboratori  familiari  che  prima  erano  in  gran parte esclusi dalla normativa.

 maggiori   interessati   sono    datori   di   lavoro  dirigenti e  preposti   che   hanno   delle   precise responsabilità;  questi  ultimi  sono  identificati  come  soggetti  differenti  dai  primi  due  ma  con  precise funzioni autonome e di direzione nel processo produttivo, compresi gli aspetti della sicurezza.

La struttura del D.Lgs. Governo n° 81 del 09/04/2008 è la seguente:

Titolo

Descrizione

Articoli

Allegati

I

Principi comuni

1 ÷ 61

I ÷ III

II

Luoghi di lavoro

62 ÷ 68

IV

III

Uso attrezzature di lavoro e DPI

69 ÷ 87

V ÷ IX

IV

Cantieri temporanei e mobili

88 ÷ 160

X ÷ XXIII

V

Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

161 ÷ 166

XXIV ÷ XXXII

VI

Movimentazione manuale dei carichi

167 ÷ 171

XXXIII

VII

Attrezzature munite di videoterminale

172 ÷ 179

XXXIV

VIII

Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici,

radiazioni ottiche artificiali)

180 ÷ 220

XXXV ÷ XXXVII

IX

Sostanze pericolose (agenti chimici, agenti cancerogeni e

mutageni, amianto)

221 ÷ 265

XXXVIII ÷ XLIII

X

Esposizione ad agenti biologici

266 ÷ 286

XLIV ÷ XLVIII

XI

Protezioni da atmosfere esplosive

287 ÷ 297

XLIX ÷ LI

XII

Disposizioni in materia penale e procedura penale

298 ÷ 303

 

XIII

Norme transitorie e finali

304 ÷ 306

 

 

 

Si riportano di seguito le novità introdotte con il D.Lgs. 81/2008 ed i relativi obblighi.

 

estensione del campo di  applicazione a tutti  i  lavoratori compresi lavoratori a domicilio, co.co.co e co.co.pro, interinali, volontari, lavoratori autonomi e lavoratori distaccati;

 

introduzione  della  figura  del  preposto  definito  come  persona  che,  in  ragione  delle  competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

 

potenziamento  del  ruolo  del  Rappresentante  dei  Lavoratori  per  la  Sicurezza  RLS:  è  obbligatoria  la presenza del RLS all’interno dell’azienda.

 

Viene  garantita  la  sua  individuazione  in  ogni  unità  produttiva  tramite  la  definizione  di  due  nuove figure  l’RLS  territoriale  e  l’RLS  di  sito  produttivo  nel  caso  di  compresenza  di  più  aziende;  in  caso  di mancata  nomina  dellRLS  interno,  l’azienda  dovrà  pertanto  richiedere  la  presenza  delle  suddette figure.

 

L’RLS viene consultato anche in merito alla designazione del medico competente, ha accesso ai dati relativi agli infortuni contenuti in applicazioni informatiche, riceve copia del documento di valutazione dei rischi su richiesta e per l’espletamento

della sua funzione (nella consegna e consultazione di tali documenti  dovrà  essere  rispettata  la  privacy  e  pertanto  essa  dovrà  avvenire  preso  l’ambiente lavorativo e l’RLS si dovrà impegnare a non diffondere tali dati ad estranei).

Annualmente il Datore di Lavoro deve comunicare all’INAIL il nominativo del RLS in carica.

 

i contenuti della riunione periodica sono ampliati con:

?   l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;

?   i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, preposti e lavoratori.

 

sospensione attività lavorative: l’organo di vigilanza, secondo l’art. 14, ha la possibilità di sospendere l’attività lavorativa in caso di gravi  e  reiterate  violazioni in materia di salute e sicurezza e in caso di personale “in nero” in percentuale superiore al 20% rispetto al totale del numero degli addetti.

 

contratti dappalto o dopera o di somministrazione, obblighi connessi:

 

?   in tutti i lavori, si tratti di cantieri mobili o lavori in appalto interni all’azienda, si dovrà accertare l’idoneità tecnico professionale delle imprese, che non sarà fatta più e solo con il Certificato CCIAA (sarà emanato entro il 15/05/2009 un decreto specifico a riguardo);

 

?   richiedere  anche  l’autocertificazione  dell’impresa  appaltatrice  o  dei  lavoratori  autonomi  del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;

 

?   redigere e consegnare il  Documento  Unico Valutazione Rischio Interferenze (DUVRI) alle ditte e lavoratori autonomi coinvolti nei contratti di appalto stipulati prima del 25 agosto 2007 ed ancora

in corso al 31 dicembre 2008; allegare il DUVRI ai nuovi contratti di appalto (i costi della sicurezza

da riportare nei contratti di appalto sono quelli “propri connessi allo specifico appalto”) pena la

nullità del contratto.

 

delega  delle  funzioni  del  Datore  di  Lavoro:  deve  essere  scritta  e  avere  data  certa;  attribuire  al delegato  (che  deve  possedere  tutti  i  requisiti  di  professionalità  ed  esperienza  richiesti  dalla  natura delle funzioni delegate) tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla natura delle funzioni  delegate;  attribuire  al  delegato  l’autonomia  di  spesa  necessaria  allo  svolgimento  delle funzioni delegate; essere accettata per iscritto dal delegato; essere resa pubblica; al datore di lavoro resta  comunque  l’obbligo  di  vigilare  in  ordine  al  corretto  espletamento  delle  funzioni  trasferite  al delegato.

 

informazione e Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti: l’informazione deve rispondereal  requisito  della  comprensibilità  delle  informazioni  fornite  ai  lavoratori,  con  la  finalità  di  assicurare l’effettiva   comprensione   delle   informazioni   anche   ai   lavoratori   stranieri   immigrati Anche   la formazione deve avere il requisito di comprensibilità.

 

?   Lavoratori: l’informazione deve riguardare i rischi per la salute e la sicurezza connessi alla attività dell’impresa in genere, le procedure di primo soccorso e di emergenza e i nominativi dei relativi addetti, i nominativi dell’ RSPP e del medico competente; inoltre deve riguardare i rischi specifici cui  sono  esposti  in relazione all’attività svolta,  i pericoli  connessi all’uso  di  sostanze  e  preparati pericolosi  e  le  misure  di  protezione  e  prevenzione.  Formazione  che  deve  avvenire  in  occasione

della  costituzione  del  rapporto  di  lavoro,  del  trasferimento  o  cambiamento  di  mansioni  e dell’introduzione  di  nuove  attrezzature,  tecnologie,  sostanze  e  preparati  pericolosi.  Coloro  che svolgono  mansioni  che  espongono  a  rischi  specifici  devono  seguire  un  corso  di  addestramento obbligatorio per i rischi specifici (es. corso per addetti ai sistemi di sollevamento, ponteggiatori, lavori in quota, uso dei DPI di III categoria, ecc.) che deve essere affidato a persona esperta e da svolgere sul luogo di lavoro. Le competenze specifiche andranno registrate nel libretto formativo del cittadino, quando verrà istituito.

?   Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione svolto dal Datore di Lavoro: corso da 16 a

18 ore (aggiornamento obbligatorio ogni 5 anni).

 

?   Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione svolto da persona diversa dal Datore di Lavoro: corso in 3 moduli (identificati A, B, C) con durata variabile da 40 a 120 ore (aggiornamento ogni 5 anni).


 

 

 

?   Addetti  antincendio:  corso  da  4  a  16  ore  in  base  alla  classificazione  del  rischio  incendio dell’azienda (è previsto un aggiornamento con le modalità ancora da definirsi).

?   Addetti   al   Primo  Soccorso corso  da  12  a  16  ore  in  base   alla   classificazione  dell’azienda (aggiornamento

 di 4 ore ogni 3 anni).

 

?   Preposti   (nominati   tali   da Datore   di   Lavoro    per   responsabilità   derivanti   dalla   specifica mansione): corso di formazione e aggiornamento con modali ancora da definirsi.

 

?   Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza: corso minimo 32 ore in orario di lavoro e a carico dell’impresa (aggiornamento annuale).

 

Tutte queste figure devono essere oggetto di nomina formale (ad eccezione del preposto, per il quale viene  comunque  consigliata):  in  un  documento  scritto  e  con  data  certa  viene  verbalizzato  l’atto  di nomina con i dati anagrafici dell’interessato e la firma del medesimo di accettazione (necessariamente bisognerà citare ed allegare l’attestato conseguito per il corso relativo alla funzione ricoperta).

-     modelli  di  organizzazione  e  di  gestione:  l’art.  30  estende  la  responsabilità  amministrativa  di  cui  al

D.Lgs. 231/2001 anche ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con

la violazione delle norme antinfortunistiche.

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: COSA CAMBIA

 

-     le  aziende  che  occupano  fino  a  10  lavoratori  i  datori  di  lavoro  possono  autocertificare  (fino  alla scadenza del 18° mese successivo alla data di entrata in vigore di apposito DM) l’effettuazione della valutazione dei rischi. L’autocertificazione non esime dal rendere evidente la valutazione di tutti i rischi. Non è comunque applicabile alle attivi particolari di cui all’art. 31.

-     Il documento deve riguardare tutti i rischi compresi quelli:

?   da stress lavoro correlato secondo i contenuti dell’accordo europeo del 8/10/2004

?   riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza secondo il D.Lgs n.151 del 26/03/2001

?   connessi a differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri paesi

-     il contenuto minimo del documento viene ampliato in quanto deve riportare:

?   l’individuazione    delle    procedure    per    l’attuazione    del    programma    di    adeguamento    e

mantenimento connesse all’individuazione delle misure da realizzare e i ruoli dell’organizzazione

che vi debbono provvedere

?   il nominativo dell’RSPP, dell’RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio

?   l’individuazione  delle  mansioni  che  eventualmente  espongono  i  lavoratori  a  rischi  specifici  che richiedono una riconosciuta capaci professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento

-     deve essere effettuata in collaborazione con il medico

-     deve  essere  rielaborata  in  seguito  a  infortuni  significativi  o  quando  i  risultati  della  sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità

-     deve avere data certa

-     deve essere custodita presso lunità produttiva

LUOGHI DI LAVORO  (Titolo II)

?   la definizione risulta parzialmente modificata e ampliata con l’inclusione di campi, boschi e altri

terreni facenti parte di unazienda agricola o forestale

ATTREZZATURE DI LAVORO (Titolo III capo I)

?   tutte  le  attrezzature  messe  a  disposizione  dei  lavoratori,  compresi  i  componenti  dell’impresa

 famigliare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, devono essere marchiate CE oppure conformi ai requisiti generali di sicurezza di

cui all’Allegato V

?   il datore di lavoro ha l’obbligo di istituire, ove non presente, appositi registri di controllo (iniziale, periodico, straordinario, ecc.) su cui scrivere i risultati dei controlli che devono essere aggiornati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza almeno in relazione agli ultimi tre anni. Se utilizzate fuori dalla sede dell’uni produttiva le attrezzature devono essere accompagnate dal documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo. Si istituisce un sistema di gestione

delle attrezzature, relativamente all’installazione, le verifiche e la manutenzione sia ordinaria che

straordinaria, al datore di lavoro è demandato l’obbligo del controllo iniziale, dopo l’installazione

e  prima  della  messa  in  esercizio,  dopo  ogni  montaggio  e  controlli  periodici,  che  devono  essere

effettuati da persona competente

?   per le attrezzature elencate nell’allegato VII (es. gru, carroponte, ecc.) è prevista la comunicazione dell’installazione con richiesta di verifica aIl’ISPESL, mentre per le verifiche periodiche successive il datore di lavoro deve fare richiesta

     all’ASL o a soggetti abilitati; per alcune attrezzature di cui all’allegato  VII  vi  è  un  raddoppio  della  periodici delle  verifiche  periodiche  che  passano  da annuali a biennali e in un caso a triennali, a seconda che si tratti di apparecchiature con meno o

più di 10 anni, di tipo fisso o mobile/trasferibile e utilizzate o meno in particolari comparti

 

?   chi vende, noleggia o concede in uso o locazione finanziaria attrezzature deve attestare che siano conformi  ai  requisiti  di  sicurezza  dellallegato  V.  Nel  caso  di  noleggio  di  attrezzatura  senza conduttore  il  datore  di  lavoro  deve  rilasciare  una  dichiarazione  con  l’indicazione  dei  lavoratori incaricati al suo uso e che gli stessi sono formati alluso della stessa

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (Titolo III capo II)

?   per l’individuazione e l’uso dei DPI resta valido il Decreto del 2 maggio 2001

 

?   estensione dell’obbligo di uso dei DPI anche ai componenti dell’impresa famigliare, ai lavoratori autonomi, ai piccoli imprenditori e ai soci delle società semplici operanti nel settore agricolo

?   si istituisce un sistema  di  gestione riguardante la consegna, l’utilizzo e la manutenzione dei DPI

con l’obbligo da parte del datore di lavoro di stabilire procedure aziendali al termine dell’utilizzo

dei DPI (pulizia, stoccaggio, controlli, integrità etc) per evitare usure o utilizzi impropri degli stessi

IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE (Titolo III capo III)

?   Obbligo della valutazione del rischio elettrico

 

?   Obbligo di predisporre procedure di uso e manutenzione per i DPI e per i dispositivi di protezione collettiva adottati per ridurre il rischio elettrico

 

?   resta valido quanto stabilito dal DPR 462/01 riguardo alla denuncia di installazione di: dispositivi di protezione  contro  le  scariche  atmosferiche,  dispositivi  di  messa  a  terra  di  impianti  elettrici, impianti   elettrici   in   luoghi   con   pericolo   di   esplosione.   L’esito   dei   controlli   deve   essere verbalizzato  e  tenuto  a  disposizione  dell’autorità  di  vigilanza:  non  vi  è  più  contravvenzione  in caso  di  mancata  trasmissione  della  dichiarazione  di  conformità  all’ARPAV  ma  solo  in  caso  di mancata verbalizzazione delle verifiche e loro messa a disposizione dell’organo di vigilanza

 

?   Nell’allegato IX sono indicate le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e impianti elettrici che variano a seconda del voltaggio della linea (es. per intensità 1kV passa da 5 m a 3 m,

per intensità di 220 kV e 380 kV passa da 5 a 7m)

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (titolo VI)

 

 ?   viene  ampliato  il  campo  di  applicazione  con  estensione  a  tutte  le  patologie  da  sovraccarico biomeccanico  (osteoarticolari,  muscolo  tendinee  e  nervo  vascolari),  di  cui  quelle  dorso-lombari sono un caso specifico

?   devono essere considerati anche i compiti ripetitivi (richiamo alla norma 150 11228 - parti 1-2-3)

?   viene eliminato il limite di carico pesante di 30 kg ma si fa riferimento alla norma UNI EN 1005-2

che fissa come massa di riferimento i 25 kg per i lavoratori e i 15 kg per le lavoratrici 

?   si richiama la  necessità di  valutare con particolare attenzione il rischio dovuto  alle differenze di età o di genere 

?   è richiamato l’obbligo di fornire ai lavoratori un addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi

ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI(Titolo VII)

 

?   viene  inserito  anche  il  PC  portatile  tra  le  attrezzature  munite  di  videoterminale;  se  usato  per tempi prolungati deve essere dato in dotazione un mouse, la tastiera ergonomica separata e se utilizzato lo schermo il supporto per il suo corretto posizionamento 

?   su richiesta i lavoratori possono chiedere una visita di controllo, oltre che per i rischi per la vista e per gli occhi, anche

     per i rischi dell’apparato muscolo-scheletrico

AGENTI FISICI (Titolo VIII)

?   tra  gli  agenti  fisici  sono  inclusi:  rumore,  ultrasuoni  e  infrasuoni,  vibrazioni  meccaniche,  campi elettromagnetici, radiazioni ottiche di origine artificiale, microclima e atmosfere iperbariche

?   devono essere oggetto di valutazione con periodicità almeno quadriennale

RUMORE (Titolo VIII capo II)

 

?   valutazione  del  valore  settimanale  massimo  ricorrente  di  esposizione  al  rumore  in  caso  di variabilità dell’esposizione settimanale 

?   semplificazione  della  valutazione  del  rischio  per  attività  che  comportano  elevata  fluttuazione dell’esposizione    rumore   purché   venga   garantit il   non   superamento   dei   valori   limite   di esposizione 

?   l’obbligo di elaborare ed applicare un programma di misure di prevenzione e protezione scatta al superamento del valore inferiore di azione (80 dB(A)) e non al valore superiore 

?   il  datore  di  lavoro  esige  l’utilizzo  dei  DPI  a  partire  dal  livello  superiore  di  azione  e  al  fine  di mantenere  un  livello  di  rumorosità  inferiore  ai  livelli  inferiori  di  azione.  Per  i  DPI  deve  essere valutata l’adeguatezza

?   periodici annuale per la sorveglianza sanitaria nel caso in cui vengano superati i valori superiori

di   azione,   salvo   diversa   indicazion del   medico   competente   adeguatamente   motivate   nel

documento di valutazione dei rischi e con comunicazione all’RLS

VIBRAZIONI (Titolo VIII capo III)

 

?   introduzione  di  valori  limite  di  esposizione  per  i  periodi  di  breve  durata  per  le  vibrazioni trasmesse a corpo intero e a mano-braccio (20 m/s2  per il sistema mano-braccio e a 1,5 m/s2  per il corpo intero)

?   riduzione del valore limite di esposizione per le vibrazioni trasmesse al sistema corpo intero per

le 8 ore da 1,15 m/s2  a 1,0 m/s2

 

?   valutazione  del  livello  giornaliero  massimo  ricorrente  in  caso  di  variazioni  dell’esposizione giornaliera

 

 ?   nella  valutazione  del  rischio  da  vibrazione  bisognerà  tener  conto  degli  effetti  sinergici  dovuti  a altri  rischi  quali  rumore,  condizioni  di  lavoro  particolari  come  basse  temperature,  umidità, bagnato e sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide

?   modalità  di  concessione  della  deroga  al  superamento  dei  valori  limite  solo  se  sono  adottate

condizioni che garantiscono la riduzione al minimo dei rischi

CAMPI ELETTROMAGNETICI (Titolo VIII capo IV)

?   apparecchiature che possono presentare un rischio significativo per la salute: saldatrici ad arco o

ad alta frequenza, forni a induzione per la fusione dei metalli, sistemi a induzione per la tempra

dei metalli, sistemi a radiofrequenza per l’innesco dei plasmi, presse a dispersione dielettrica per

l’incollaggio dei legni e delle plastiche, sistemi a radiofrequenza per l’indurimento delle colle, altri

sistemi a dispersione dielettrica per l’essiccazione  o la vulcanizzazione di  tessuti, carta e legni e

sistemi a microonde per il riscaldamento dei plasmi

?   entrata in vigore dei limiti relativi nel 2012 ed entro luglio 2008 emanazione di Linee guida delle

Regioni

 

?   nel frattempo verificare se in azienda vi sono informazioni sui libretti d’uso e manutenzione dei macchinari  e  in  caso  di  acquisto  di  nuovi  macchinari  richiedere  al  costruttore  le  informazioni sull’eventuale produzione di campi elettromagnetici e relativi valori

RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (Titolo VIII capo V)

 

?   attività  interessate:  saldature  ad  arco  o  elettrodo,  processi  di  indurimento  resine,  processi  di stampa  industriale,  forni  di  fusione  metalli,  lavorazioni  del  vetro  alle  temperature  di  fusione  e sorgenti laser in ambito sanitario

?   entrata in vigore il 26 aprile 2010 dei limiti relativi

 

?   definizione di valori limite e obbligo di delimitazione con segnaletica e la limitazione d’accesso per quelle aree in cui dalla valutazione dei rischi fosse emerso il possibile superamento dei valori di azione

AGENTI CHIMICI(Titolo IX capo I)

?   necessità di effettuare la valutazione dei rischi e di definire il livello di esposizione anche per le

attività di pulizia

 

?   il  rischio  “moderato”  viene  sostituito  con  il  rischio  “basso  per  la  sicurezza  e  irrilevante  per  la salute”. Laddove il livello di rischio veniva definito inferiore al moderato occorrerà rivalutare, con

il contributo sostanziale del medico competente, il livello di rischio e, ove necessario, procedere

con indagini ambientali e/o con monitoraggio biologico; se invece il rischio era già stato definito

superiore  al  moderato,  praticamente  non  cambia  nulla  e  si  tratterà  solo  di  verificare  l’efficacia

delle misure adottate e se necessario provvedere ad ulteriori miglioramenti

 

?   non  c’è  più  l’obbligo  di  trasmettere  all’ISPESL la cartella sanitaria alla cessazione del rapporto di lavoro

AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI (Titolo IX capo II)

 

?   integrazione,  anche  in  caso  di  autocertificazione,  del  documento  con  i  dati  relativi  a:  attività lavorative che comportano la presenza di cancerogeni o mutageni, quantitativi di cancerogeni o mutageni, numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti, esposizione dei suddetti lavoratori ove nota e il grado della stessa, misure preventive e protettive applicate e il tipo di DPI, indagini svolte per la possibile sostituzione dei cancerogeni o mutageni e i sostituti utilizzati

AMIANTO (Titolo IX capo III)

?   i lavoratori esposti devono sempre utilizzare i DPI delle vie respiratorie con fattore di protezione

che garantisca in ogni caso che la concentrazione di amianto nell’aria filtrata sia inferiore a 1/10

del valore limite di 0,01 ff/cm3. L’uso dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo

?   i lavoratori devono esser sottoposti a sorveglianza sanitaria per valutare preliminarmente e poi

periodicamente la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro 

Essi  vanno  iscritti  nel  registro  degli  esposti  ad  amianto  quando  viene  accertata  un’esposizione superiore a 1/10 del valore limite e qualora vi sia stata un’esposizione non prevedibile, in caso di incidente o esposizione anomala. Copia del registro deve essere inviata all’ISPESL e all’organo di vigilanza. 

I  lavoratori  iscritti  anche  una  sola  volta  nel  registro  dei  cancerogeni  devono  esser  sottoposti  a sorveglianza sanitaria all’atto della cessazione del rapporto di lavoro

AGENTI BILOGICI (Titolo X)

?   Non sono state introdotte novità

?   Attività considerate: industrie alimentari, agricoltura, attività a contatto con animali e/o prodotti

di   origine   animale,   servizi   sanitari,   laboratori   clinici,   veterinari    diagnostici,   impianti   di

smaltimento  rifiuti  e  raccolta  rifiuti  speciali  potenzialmente  infetti,  impianti  per  la  depurazione

delle acque di scarico

ATMOSFERE ESPLOSIVE (Titolo XI)

 

?   non  sono  state  introdotte  novità  rilevanti  se  non  la  modifica  della  definizione  di  atmosfera esplosiva  come  “una  miscela  con  l’aria,  a  condizioni  atmosferiche,  di  sostanze  infiammabili  allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri”

SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA (Titolo V)

 

?   ricorso alla segnaletica di sicurezza quando permangono rischi che non possono essere evitati o eliminati con misure di sicurezza, organizzative o altre

?   obbligo ad una adeguata formazione soprattutto quando implica luso di gesti o di parole, nonché

sui comportamenti generali da seguire

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

 

Il  D.  Lgs.  n.494  del  14/08/1996  viene  integrato  nel  D.Lgs  81/08,  Titolo  IV  che  lo  sostituisce  e  abroga comprese le modifiche e integrazioni successivamente intervenute.

Le principali novità introdotte riguardano:

 

-    il  responsabile  dei  lavori  è  (e  non  “può  essere”)  incaricato  della  progettazione  o  del  controllo dell’esecuzione  dell’opera  e  coincide  con  il  progettista   e  il  Direttore  dei  lavori  per  le  rispettive funzioni.

 

Esso,  o  il  committente,  designa  il  coordinatore  per  la  progettazione  e  il  coordinatore  per l’esecuzione se si è in presenza di più imprese anche non contemporanea e indipendentemente dalle dimensioni del cantiere.

-    Il committente è obbligato a verificare l’idonei tecnico‐professionale dell’impresa principale e

di tutte le imprese secondo le modali previste nellAllegato XVII.

 

 -    L’impresa affidataria è titolare altresì degli obblighi di verifica dell’idonei tecnico‐professionale delle  imprese  subappaltatrici  e  dei  lavoratori  autonomi  ai  quali  affida  lavori  da  svolgere  in cantiere con le modalità previste dall’Allegato XVII. All’impresa affidataria viene affidato anche il compito  di  coordinare  gli  interventi  finalizzati  all’attuazione  delle  misure  generali  di  tutela  e degli  obblighi  previsti,  nonché  di  verificare  la  congruenza  dei  Piani  Operativi  di  Sicurezza  (POS) delle imprese esecutrici (piani che verranno ad essa trasmessi) rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore per l’esecuzione.

 

-    Il  coordinatore  per  lesecuzione  non  può  più  coincidere  con  il  datore  di  lavoro  dell’impresa esecutrice  né  con  un  dipendente  dell’impresa  esecutrice  o  con  il  responsabile  del  servizio  di prevenzione e protezione.

-    il committente risulta pertanto investito di maggiori oneri di verifica e controllo sul responsabile  dei lavori, sui coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione, affinché a loro volta vigilino e controllino  sugli  adempimenti  documentali.  Così  il  datore  di  lavoro  dell’impresa  affidataria  ha l’obbligo  di  vigilare  sulla  sicurezza  dei  lavori  affidati  e  sull’applicazione  del  PSC  da  parte  dei subappaltatori e lavori autonomi. Obblighi che vengono estesi a dirigenti e preposti.

-    aggiornamento del Piano Operativo di Sicurezza POS secondo i contenuti del D.Lgs. 81/2008.

SICUREZZA SUL LAVORO:

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DIRIGENTI, FORNITORI e PREPOSTI

 

 Si  riporta  di  seguito  una  tabella  che  schematizza  i  principali  obblighi  con  le  relative  sanzioni  in  caso  di inadempienza.

 

OBBLIGHI

SANZIONI

Articolo 17

DATORE Dl LAVORO

Valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del

documento previsto dall’articolo 28

designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da

5.000 a 15.000 in caso di omissione o

incompleta compilazione

Articolo 18

DATORI DI LAVORO E DIRIGENTI

Nomina del medico competente

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da

3.000 a € 10000

Nomina dei lavoratori responsabili all’attuazione delle misure di

prevenzione antincendio, salvataggio, primo soccorso

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da

800 a € 3.000

Messa a disposizione ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione

individuale

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da

2.000 a € 5.000

Adozione delle misure di controllo delle situazioni di rischio in caso di

emergenza e relativa istruzione sull’ abbandono sicuro del posto di lavoro

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da

2.000 a € 5.000

Adempiere agli obblighi di formazione e addestramento di cui agli articoli

36 e 37. Annotazione nel libretto formativo del cittadino (per ogni singolo

lavoratore) delle competenze acquisite a seguito delle attività formative

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da

2.000 a € 4.000

Consegnare al RLS copia del documento di valutazione dei rischi

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da

800 a € 3.000

Elaborare, in caso di appalto, il Documento Unico di

Valutazione dei Rischi da Interferenze DURVI (art. 26, comma 3) e

consegna dello stesso ai rappresentati dei lavoratori

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da

800 a € 3.000

 

Adozione di provvedimenti efficaci ad evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da

5.000  a   15.000  oppure  arresto  da  6

mesi  ad  un  anno  e  6  mesi  (aziende  a

rischi particolari)

Comunicare all’INAIL o all’IPSEMA, in relazione alle relative competenze a

fini statistici e informativi i dati relativi agli

infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un

giorno, escluso quello dell’ evento e, a fini

assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che

comportino unassenza dal lavoro superiore a tre giorni

Sanzione  amministrativa  pecuniaria  da

 2.500  a   7.500  (infortuni  più  di  3

giorni); da 1.000 a 3000 (più  di un

giorno)


 

 

 

 

OBBLIGHI

SANZIONI

Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di

subappalto munire i lavoratori di apposita tessera di

riconoscimento, corredata di fotografia , contenente le generalità del

lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro

 

Sanzione  amministrativa  pecuniaria  da

2.500 a 10.000

Convocare la riunione periodica (art.35) per le aziende con più di 15

dipendenti

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da

2.000 a € 5.000

 

Aggiornare le misure di sicurezza in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza o in relazione

al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da

5.000  a   15.000  oppure  arresto  da  6

mesi  ad  un  anno  e  6  mesi  (aziende  a

rischio particolare)

Comunicazione annuale all’INAIL dei nominativi dei RLS

Sanzione  amministrativa  pecuniaria  di

500

Fornire informazioni al servizio prevenzione e protezione e al medico

competente.

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da

2.000 a € 5.000

Articolo 19

PREPOSTO

Sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori dei loro

obblighi di legge, delle disposizioni in materia di sicurezza e di uso dei

mezzi di protezione collettiva e individuale.

Astenersi dal chiedere al lavoratore di riprendere l’attività in caso di pericolo grave o immediato.

Segnalare a datore di lavoro o dirigente eventuali deficienze di mezzi, attrezzature e DPI o di altra condizione di pericolo.

 

 

 

Arresto da 1 a 3 mesi o ammenda da

500 a € 2.000

Verificare che solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate informazioni

accedano alle zone a rischio grave e specifico.

Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni ai lavoratori.

Informare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio e le disposizioni prese in materia di protezione.

 

 

Arresto fino a 1 mese o ammenda da

300 a € 900

 

 

                       

  

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