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Il D.Lgs. n° 81
del 09/04/2008
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/08, entrato in vigore il 15 maggio 2008, introduce varie novità enuovi adempimenti per le imprese. Esso infatti risulta essere un riordino, coordinamento, riorganizzazione e abrogazione, oltre che revisione, ridefinizione, novazione e implementazione della legislazione vigente sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sul posto di lavoro. Le principali novità introdotte sono nel seguito elencate, rimandando a una successiva loro descrizione e spiegazione più esaustiva.
introduzione, in mancanza di un rappresentante aziendale, dell’ RLS territoriale o di sito produttivo. Previsto inoltre l’obbligo di comunicazione annuale all’INAIL del nominativo del RLS; - estensione degli obblighi per i datori di lavoro e definizione degli obblighi specifici per dirigenti e preposti con relative sanzioni penalie amministrative; - obbligo di considerare nel documento di valutazione dei rischi tutti i rischi e di valutarli, compresi quelli derivanti da stress lavoro‐correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, età e provenienza; - ampliamento dei contenuti minimi del documento di valutazione dei rischi con individuazione delle procedure per attuare le misure da realizzare e i ruoli che vi debbono provvedere, indicazione dei nominativi dell’RSPP, RLS e Medico Competente, individuazioni delle mansioni che espongono a rischi specifici e tali per cui servono specifica esperienza, formazione e addestramento; - introduzione nella valutazione dei rischi del rischio da esposizione a campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali; - introduzione di modelli di organizzazione e di gestione mediante l’estensione, con l’art. 30, della responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. 231/2001 anche ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche; - indicazione della formazione che devono seguire le varie figure (RSPP, addetti antincendio e primo soccorso, preposti, RLS e lavoratori); - ridefinizione della delega di funzioni da parte del datore di lavoro; - definizione degli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione. Le principali SCADENZE sono:
15/05/2008 Entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008
31/12/2008 Termine per allegare il DUVRI (Documento Unico valutazione Rischi Interferenze) e specificare i costi della sicurezza relativamente ai contratti d’appalto o d’opera stipulati anteriormente al 25 agosto 2007
01/01/2009 Termine per l’adeguamento ai nuovi obblighi in materia di valutazione dei rischi
26/04/2010 Entrata in vigore dei limiti sulle radiazioni ottiche artificiali
30/04/2012 Entrata in vigore dei limiti relativi ai campi elettromagnetici
Il Testo Unico amplia il sistema delle tutele a tutti i soggetti in tutti i settori privati e pubblici. Sono compresi quindi anche i lavoratori autonomi e i collaboratori familiari che prima erano in gran parte esclusi dalla normativa. I maggiori interessati sono i datori di lavoro, i dirigenti, ed i preposti che hanno delle precise responsabilità; questi ultimi sono identificati come soggetti differenti dai primi due ma con precise funzioni autonome e di direzione nel processo produttivo, compresi gli aspetti della sicurezza. La struttura del D.Lgs. Governo n° 81 del 09/04/2008 è la seguente:
Si riportano di seguito le novità introdotte con il D.Lgs. 81/2008 ed i relativi obblighi.
estensione del campo di applicazione a tutti i lavoratori compresi lavoratori a domicilio, co.co.co e co.co.pro, interinali, volontari, lavoratori autonomi e lavoratori distaccati;
introduzione della figura del preposto definito come “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”;
potenziamento del ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS: è obbligatoria la presenza del RLS all’interno dell’azienda.
Viene garantita la sua individuazione in ogni unità produttiva tramite la definizione di due nuove figure l’RLS territoriale e l’RLS di sito produttivo nel caso di compresenza di più aziende; in caso di mancata nomina dell’RLS interno, l’azienda dovrà pertanto richiedere la presenza delle suddette figure.
L’RLS viene consultato anche in merito alla designazione del medico competente, ha accesso ai dati relativi agli infortuni contenuti in applicazioni informatiche, riceve copia del documento di valutazione dei rischi su richiesta e per l’espletamento della sua funzione (nella consegna e consultazione di tali documenti dovrà essere rispettata la privacy e pertanto essa dovrà avvenire preso l’ambiente lavorativo e l’RLS si dovrà impegnare a non diffondere tali dati ad estranei). Annualmente il Datore di Lavoro deve comunicare all’INAIL il nominativo del RLS in carica.
i contenuti della riunione periodica sono ampliati con: ? l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; ? i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, preposti e lavoratori.
sospensione attività lavorative: l’organo di vigilanza, secondo l’art. 14, ha la possibilità di sospendere l’attività lavorativa in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza e in caso di personale “in nero” in percentuale superiore al 20% rispetto al totale del numero degli addetti.
contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, obblighi connessi:
? in tutti i lavori, si tratti di cantieri mobili o lavori in appalto interni all’azienda, si dovrà accertare l’idoneità tecnico professionale delle imprese, che non sarà fatta più e solo con il Certificato CCIAA (sarà emanato entro il 15/05/2009 un decreto specifico a riguardo);
? richiedere anche l’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;
? redigere e consegnare il Documento Unico Valutazione Rischio Interferenze (DUVRI) alle ditte e lavoratori autonomi coinvolti nei contratti di appalto stipulati prima del 25 agosto 2007 ed ancora in corso al 31 dicembre 2008; allegare il DUVRI ai nuovi contratti di appalto (i costi della sicurezza da riportare nei contratti di appalto sono quelli “propri connessi allo specifico appalto”) pena la nullità del contratto.
delega delle funzioni del Datore di Lavoro: deve essere scritta e avere data certa; attribuire al delegato (che deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegate) tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla natura delle funzioni delegate; attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; essere accettata per iscritto dal delegato; essere resa pubblica; al datore di lavoro resta comunque l’obbligo di vigilare in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite al delegato.
informazione e Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti: l’informazione deve rispondereal requisito della comprensibilità delle informazioni fornite ai lavoratori, con la finalità di assicurare l’effettiva comprensione delle informazioni anche ai lavoratori stranieri immigrati. Anche la formazione deve avere il requisito di comprensibilità.
? Lavoratori: l’informazione deve riguardare i rischi per la salute e la sicurezza connessi alla attività dell’impresa in genere, le procedure di primo soccorso e di emergenza e i nominativi dei relativi addetti, i nominativi dell’ RSPP e del medico competente; inoltre deve riguardare i rischi specifici cui sono esposti in relazione all’attività svolta, i pericoli connessi all’uso di sostanze e preparati pericolosi e le misure di protezione e prevenzione. Formazione che deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni e dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze e preparati pericolosi. Coloro che svolgono mansioni che espongono a rischi specifici devono seguire un corso di addestramento obbligatorio per i rischi specifici (es. corso per addetti ai sistemi di sollevamento, ponteggiatori, lavori in quota, uso dei DPI di III categoria, ecc.) che deve essere affidato a persona esperta e da svolgere sul luogo di lavoro. Le competenze specifiche andranno registrate nel libretto formativo del cittadino, quando verrà istituito. ? Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione svolto dal Datore di Lavoro: corso da 16 a 18 ore (aggiornamento obbligatorio ogni 5 anni).
? Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione svolto da persona diversa dal Datore di Lavoro: corso in 3 moduli (identificati A, B, C) con durata variabile da 40 a 120 ore (aggiornamento ogni 5 anni).
? Addetti antincendio: corso da 4 a 16 ore in base alla classificazione del rischio incendio dell’azienda (è previsto un aggiornamento con le modalità ancora da definirsi). ? Addetti al Primo Soccorso: corso da 12 a 16 ore in base alla classificazione dell’azienda (aggiornamento di 4 ore ogni 3 anni).
? Preposti (nominati tali dal Datore di Lavoro o per responsabilità derivanti dalla specifica mansione): corso di formazione e aggiornamento con modalità ancora da definirsi.
? Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza: corso minimo 32 ore in orario di lavoro e a carico dell’impresa (aggiornamento annuale).
Tutte queste figure devono essere oggetto di nomina formale (ad eccezione del preposto, per il quale viene comunque consigliata): in un documento scritto e con data certa viene verbalizzato l’atto di nomina con i dati anagrafici dell’interessato e la firma del medesimo di accettazione (necessariamente bisognerà citare ed allegare l’attestato conseguito per il corso relativo alla funzione ricoperta). - modelli di organizzazione e di gestione: l’art. 30 estende la responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. 231/2001 anche ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: COSA CAMBIA
- le aziende che occupano fino a 10 lavoratori i datori di lavoro possono autocertificare (fino alla scadenza del 18° mese successivo alla data di entrata in vigore di apposito DM) l’effettuazione della valutazione dei rischi. L’autocertificazione non esime dal rendere evidente la valutazione di tutti i rischi. Non è comunque applicabile alle attività particolari di cui all’art. 31. - Il documento deve riguardare tutti i rischi compresi quelli: ? da stress lavoro correlato secondo i contenuti dell’accordo europeo del 8/10/2004 ? riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza secondo il D.Lgs n.151 del 26/03/2001 ? connessi a differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri paesi - il contenuto minimo del documento viene ampliato in quanto deve riportare: ? l’individuazione delle procedure per l’attuazione del programma di adeguamento e mantenimento connesse all’individuazione delle misure da realizzare e i ruoli dell’organizzazione che vi debbono provvedere ? il nominativo dell’RSPP, dell’RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio ? l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento - deve essere effettuata in collaborazione con il medico - deve essere rielaborata in seguito a infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità - deve avere data certa - deve essere custodita presso l’unità produttiva LUOGHI DI LAVORO (Titolo II) ? la definizione risulta parzialmente modificata e ampliata con l’inclusione di campi, boschi e altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale ATTREZZATURE DI LAVORO (Titolo III capo I) ? tutte le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori, compresi i componenti dell’impresa famigliare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, devono essere marchiate CE oppure conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V ? il datore di lavoro ha l’obbligo di istituire, ove non presente, appositi registri di controllo (iniziale, periodico, straordinario, ecc.) su cui scrivere i risultati dei controlli che devono essere aggiornati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza almeno in relazione agli ultimi tre anni. Se utilizzate fuori dalla sede dell’unità produttiva le attrezzature devono essere accompagnate dal documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo. Si istituisce un sistema di gestione delle attrezzature, relativamente all’installazione, le verifiche e la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, al datore di lavoro è demandato l’obbligo del controllo iniziale, dopo l’installazione e prima della messa in esercizio, dopo ogni montaggio e controlli periodici, che devono essere effettuati da persona competente ? per le attrezzature elencate nell’allegato VII (es. gru, carroponte, ecc.) è prevista la comunicazione dell’installazione con richiesta di verifica aIl’ISPESL, mentre per le verifiche periodiche successive il datore di lavoro deve fare richiesta all’ASL o a soggetti abilitati; per alcune attrezzature di cui all’allegato VII vi è un raddoppio della periodicità delle verifiche periodiche che passano da annuali a biennali e in un caso a triennali, a seconda che si tratti di apparecchiature con meno o più di 10 anni, di tipo fisso o mobile/trasferibile e utilizzate o meno in particolari comparti
? chi vende, noleggia o concede in uso o locazione finanziaria attrezzature deve attestare che siano conformi ai requisiti di sicurezza dell’allegato V. Nel caso di noleggio di attrezzatura senza conduttore il datore di lavoro deve rilasciare una dichiarazione con l’indicazione dei lavoratori incaricati al suo uso e che gli stessi sono formati all’uso della stessa DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (Titolo III capo II) ? per l’individuazione e l’uso dei DPI resta valido il Decreto del 2 maggio 2001
? estensione dell’obbligo di uso dei DPI anche ai componenti dell’impresa famigliare, ai lavoratori autonomi, ai piccoli imprenditori e ai soci delle società semplici operanti nel settore agricolo ? si istituisce un sistema di gestione riguardante la consegna, l’utilizzo e la manutenzione dei DPI con l’obbligo da parte del datore di lavoro di stabilire procedure aziendali al termine dell’utilizzo dei DPI (pulizia, stoccaggio, controlli, integrità etc) per evitare usure o utilizzi impropri degli stessi IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE (Titolo III capo III) ? Obbligo della valutazione del rischio elettrico
? Obbligo di predisporre procedure di uso e manutenzione per i DPI e per i dispositivi di protezione collettiva adottati per ridurre il rischio elettrico
? resta valido quanto stabilito dal DPR 462/01 riguardo alla denuncia di installazione di: dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. L’esito dei controlli deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza: non vi è più contravvenzione in caso di mancata trasmissione della dichiarazione di conformità all’ARPAV ma solo in caso di mancata verbalizzazione delle verifiche e loro messa a disposizione dell’organo di vigilanza
? Nell’allegato IX sono indicate le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e impianti elettrici che variano a seconda del voltaggio della linea (es. per intensità ≤ 1kV passa da 5 m a 3 m, per intensità di 220 kV e 380 kV passa da 5 a 7m) MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (titolo VI)
? viene ampliato il campo di applicazione con estensione a tutte le patologie da sovraccarico biomeccanico (osteoarticolari, muscolo tendinee e nervo vascolari), di cui quelle dorso-lombari sono un caso specifico ? devono essere considerati anche i compiti ripetitivi (richiamo alla norma 150 11228 - parti 1-2-3) ? viene eliminato il limite di carico pesante di 30 kg ma si fa riferimento alla norma UNI EN 1005-2 che fissa come massa di riferimento i 25 kg per i lavoratori e i 15 kg per le lavoratrici ? si richiama la necessità di valutare con particolare attenzione il rischio dovuto alle differenze di età o di genere ? è richiamato l’obbligo di fornire ai lavoratori un addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI(Titolo VII)
? viene inserito anche il PC portatile tra le attrezzature munite di videoterminale; se usato per tempi prolungati deve essere dato in dotazione un mouse, la tastiera ergonomica separata e se utilizzato lo schermo il supporto per il suo corretto posizionamento ? su richiesta i lavoratori possono chiedere una visita di controllo, oltre che per i rischi per la vista e per gli occhi, anche per i rischi dell’apparato muscolo-scheletrico AGENTI FISICI (Titolo VIII) ? tra gli agenti fisici sono inclusi: rumore, ultrasuoni e infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche di origine artificiale, microclima e atmosfere iperbariche ? devono essere oggetto di valutazione con periodicità almeno quadriennale RUMORE (Titolo VIII capo II)
? valutazione del valore settimanale massimo ricorrente di esposizione al rumore in caso di variabilità dell’esposizione settimanale ? semplificazione della valutazione del rischio per attività che comportano elevata fluttuazione dell’esposizione a rumore purché venga garantito il non superamento dei valori limite di esposizione ? l’obbligo di elaborare ed applicare un programma di misure di prevenzione e protezione scatta al superamento del valore inferiore di azione (80 dB(A)) e non al valore superiore ? il datore di lavoro esige l’utilizzo dei DPI a partire dal livello superiore di azione e al fine di mantenere un livello di rumorosità inferiore ai livelli inferiori di azione. Per i DPI deve essere valutata l’adeguatezza ? periodicità annuale per la sorveglianza sanitaria nel caso in cui vengano superati i valori superiori di azione, salvo diversa indicazione del medico competente adeguatamente motivate nel documento di valutazione dei rischi e con comunicazione all’RLS VIBRAZIONI (Titolo VIII capo III)
? introduzione di valori limite di esposizione per i periodi di breve durata per le vibrazioni trasmesse a corpo intero e a mano-braccio (20 m/s2 per il sistema mano-braccio e a 1,5 m/s2 per il corpo intero) ? riduzione del valore limite di esposizione per le vibrazioni trasmesse al sistema corpo intero per le 8 ore da 1,15 m/s2 a 1,0 m/s2
? valutazione del livello giornaliero massimo ricorrente in caso di variazioni dell’esposizione giornaliera
? nella valutazione del rischio da vibrazione bisognerà tener conto degli effetti sinergici dovuti a altri rischi quali rumore, condizioni di lavoro particolari come basse temperature, umidità, bagnato e sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide ? modalità di concessione della deroga al superamento dei valori limite solo se sono adottate condizioni che garantiscono la riduzione al minimo dei rischi CAMPI ELETTROMAGNETICI (Titolo VIII capo IV) ? apparecchiature che possono presentare un rischio significativo per la salute: saldatrici ad arco o ad alta frequenza, forni a induzione per la fusione dei metalli, sistemi a induzione per la tempra dei metalli, sistemi a radiofrequenza per l’innesco dei plasmi, presse a dispersione dielettrica per l’incollaggio dei legni e delle plastiche, sistemi a radiofrequenza per l’indurimento delle colle, altri sistemi a dispersione dielettrica per l’essiccazione o la vulcanizzazione di tessuti, carta e legni e sistemi a microonde per il riscaldamento dei plasmi ? entrata in vigore dei limiti relativi nel 2012 ed entro luglio 2008 emanazione di Linee guida delle Regioni
? nel frattempo verificare se in azienda vi sono informazioni sui libretti d’uso e manutenzione dei macchinari e in caso di acquisto di nuovi macchinari richiedere al costruttore le informazioni sull’eventuale produzione di campi elettromagnetici e relativi valori RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (Titolo VIII capo V)
? attività interessate: saldature ad arco o elettrodo, processi di indurimento resine, processi di stampa industriale, forni di fusione metalli, lavorazioni del vetro alle temperature di fusione e sorgenti laser in ambito sanitario ? entrata in vigore il 26 aprile 2010 dei limiti relativi
? definizione di valori limite e obbligo di delimitazione con segnaletica e la limitazione d’accesso per quelle aree in cui dalla valutazione dei rischi fosse emerso il possibile superamento dei valori di azione AGENTI CHIMICI(Titolo IX capo I) ? necessità di effettuare la valutazione dei rischi e di definire il livello di esposizione anche per le attività di pulizia
? il rischio “moderato” viene sostituito con il rischio “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute”. Laddove il livello di rischio veniva definito inferiore al moderato occorrerà rivalutare, con il contributo sostanziale del medico competente, il livello di rischio e, ove necessario, procedere con indagini ambientali e/o con monitoraggio biologico; se invece il rischio era già stato definito superiore al moderato, praticamente non cambia nulla e si tratterà solo di verificare l’efficacia delle misure adottate e se necessario provvedere ad ulteriori miglioramenti
? non c’è più l’obbligo di trasmettere all’ISPESL la cartella sanitaria alla cessazione del rapporto di lavoro AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI (Titolo IX capo II)
? integrazione, anche in caso di autocertificazione, del documento con i dati relativi a: attività lavorative che comportano la presenza di cancerogeni o mutageni, quantitativi di cancerogeni o mutageni, numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti, esposizione dei suddetti lavoratori ove nota e il grado della stessa, misure preventive e protettive applicate e il tipo di DPI, indagini svolte per la possibile sostituzione dei cancerogeni o mutageni e i sostituti utilizzati AMIANTO (Titolo IX capo III) ? i lavoratori esposti devono sempre utilizzare i DPI delle vie respiratorie con fattore di protezione che garantisca in ogni caso che la concentrazione di amianto nell’aria filtrata sia inferiore a 1/10 del valore limite di 0,01 ff/cm3. L’uso dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo ? i lavoratori devono esser sottoposti a sorveglianza sanitaria per valutare preliminarmente e poi periodicamente la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro Essi vanno iscritti nel registro degli esposti ad amianto quando viene accertata un’esposizione superiore a 1/10 del valore limite e qualora vi sia stata un’esposizione non prevedibile, in caso di incidente o esposizione anomala. Copia del registro deve essere inviata all’ISPESL e all’organo di vigilanza. I lavoratori iscritti anche una sola volta nel registro dei cancerogeni devono esser sottoposti a sorveglianza sanitaria all’atto della cessazione del rapporto di lavoro AGENTI BILOGICI (Titolo X) ? Non sono state introdotte novità ? Attività considerate: industrie alimentari, agricoltura, attività a contatto con animali e/o prodotti di origine animale, servizi sanitari, laboratori clinici, veterinari e diagnostici, impianti di smaltimento rifiuti e raccolta rifiuti speciali potenzialmente infetti, impianti per la depurazione delle acque di scarico ATMOSFERE ESPLOSIVE (Titolo XI)
? non sono state introdotte novità rilevanti se non la modifica della definizione di atmosfera esplosiva come “una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri” SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA (Titolo V)
? ricorso alla segnaletica di sicurezza quando permangono rischi che non possono essere evitati o eliminati con misure di sicurezza, organizzative o altre ? obbligo ad una adeguata formazione soprattutto quando implica l’uso di gesti o di parole, nonché sui comportamenti generali da seguire CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
Il D. Lgs. n.494 del 14/08/1996 viene integrato nel D.Lgs 81/08, Titolo IV che lo sostituisce e abroga comprese le modifiche e integrazioni successivamente intervenute. Le principali novità introdotte riguardano:
- il responsabile dei lavori è (e non “può essere”) incaricato della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera e coincide con il progettista e il Direttore dei lavori per le rispettive funzioni.
Esso, o il committente, designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione se si è in presenza di più imprese anche non contemporanea e indipendentemente dalle dimensioni del cantiere. - Il committente è obbligato a verificare l’idoneità tecnico‐professionale dell’impresa principale e di tutte le imprese secondo le modalità previste nell’Allegato XVII.
- L’impresa affidataria è titolare altresì degli obblighi di verifica dell’idoneità tecnico‐professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi ai quali affida lavori da svolgere in cantiere con le modalità previste dall’Allegato XVII. All’impresa affidataria viene affidato anche il compito di coordinare gli interventi finalizzati all’attuazione delle misure generali di tutela e degli obblighi previsti, nonché di verificare la congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) delle imprese esecutrici (piani che verranno ad essa trasmessi) rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore per l’esecuzione.
- Il coordinatore per l’esecuzione non può più coincidere con il datore di lavoro dell’impresa esecutrice né con un dipendente dell’impresa esecutrice o con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. - il committente risulta pertanto investito di maggiori oneri di verifica e controllo sul responsabile dei lavori, sui coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione, affinché a loro volta vigilino e controllino sugli adempimenti documentali. Così il datore di lavoro dell’impresa affidataria ha l’obbligo di vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione del PSC da parte dei subappaltatori e lavori autonomi. Obblighi che vengono estesi a dirigenti e preposti. - aggiornamento del Piano Operativo di Sicurezza POS secondo i contenuti del D.Lgs. 81/2008. SICUREZZA SUL LAVORO: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DIRIGENTI, FORNITORI e PREPOSTI
Si riporta di seguito una tabella che schematizza i principali obblighi con le relative sanzioni in caso di inadempienza.
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