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CORSO SICUREZZA SUL LAVORO
Corso di formazione montaggio-smontaggio ponteggi
PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2006 Accordo Stato,
regioni e province autonome, in attuazione degli articoli
36-quater, comma 8, e 36-quinquies, comma 4, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di Prevenzione
e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Accordo, ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. (Repertorio atti n. 2429).
Con
l’entrata in vigore del Dlgs 235/2003, sono stati introdotti
due nuovi elementi: Il PiMUS non è un documento di valutazione dei rischi.
Il
PiMUS
è il documento operativo da mettere a disposizione degli addetti
ai lavori riportante la concreta procedura di
montaggio/smontaggio ed eventualmente trasformazione del
ponteggio, inoltre deve contenere informazioni sui parametri di
impiego e sulle manutenzioni/verifiche da eseguire in fase di
utilizzo.
- la
sicurezza del personale addetto al montaggio e smontaggio; A condizione che si operi a più di 2 metri di altezza rispetto ad un piano stabile Non va redatto per i ponti su cavalletti in quanto non possono avere altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile, per opere provvisionali diverse da ponteggi, quali ponti su ruote o ponti su cavalletti, e nel caso in cui il ponteggio sia montato da un lavoratore autonomo.(in detto caso è già previsto lo specifico Piano Operativo di Sicurezza).
Chi ha obbligo di redigerlo?
Chi è la persona competente?
DESTINATARI
Il corso è finalizzato all’apprendimento di
tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di
sicurezza le attività di montaggio, smontaggio, e trasformazione
di ponteggi. 1. alla fine del modulo tecnico per l’ammissione al modulo pratico (il mancato superamento comporta la ripetizione dei primi due moduli); 2. alla fine del modulo pratico una prova sia di montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi che di realizzazioni di ancoraggi (Il mancato superamento comporta la ripetizione del modulo pratico) E’ prevista la formazione permanente mediante mediante moduli di aggiornamento ogni 4 anni. I moduli di aggiornamento devono avere durata minima di 4 ore di cui 3 riservati a contenuti tecnico pratici. La formazione sui ponteggi deve essere fatta in orario di lavoro ed integra ma non sostituisce la formazione spettante a tutti i lavoratori ai sensi del Decreto Legislativo 626/94. I corsi devono essere fatti entro il 18 luglio 2007 nel frattempo possono essere adibiti al montaggio/smontaggio/trasformazione ed alla sorveglianza addetti che abbiano i requisiti di esperienza indicati ai comma 9 e10 dell’articolo sotto riportato.
L’articolo 36-quater del D.Lgs 626/94 prescrive:
7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere
teorico-pratico e deve riguardare: 8. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome sono individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi della validita' dei corsi. 9. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno due anni attivita' di montaggio smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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